26 Agosto 2025
Perdite, nelle fusioni retrodatate limitazioni solo sull’incorporata
di Alessandro Germani - Emanuele Reich - Franco Vernassa
Uno degli obiettivi della delega fiscale (legge 111/2023) era quello di omogeneizzare il riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi, eccedenze Ace) nelle acquisizioni e nelle operazioni straordinarie. Per le acquisizioni si è agito all’interno dell’articolo 84 del Tuir (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 agosto). Per le operazioni straordinarie (fusioni e scissioni) il Dlgs 192/2024 è intervenuto sugli articoli 172 e 173 del Tuir che disciplinano queste due operazioni. Poi il decreto fiscale (Dl 84/2025) ha previsto che tali limitazioni si applichino anche ai conferimenti aziendali. Infine, sempre il decreto legislativo 192/2024 ha inteso semplificare il riporto delle perdite in ambito infragruppo, con l’articolo 177-ter del Tuir le cui disposizioni attuative sono contenute nel Dm Economia 27 giugno 2025 (si veda l’articolo sotto).
Se ne ricava un quadro eccessivamente frastagliato, perché la normazione è avvenuta in più riprese, quindi con una certa difficoltà a mettere a fuoco l’intero quadro. A fronte poi dell’apprezzabile (a parere di chi scrive) obiettivo di omogeneizzazione fra le varie operazioni, che può considerarsi centrato, altri aspetti destano alcune perplessità. Ci si riferisce al fatto di ampliare la disciplina delle bare fiscali anche ai conferimenti aziendali, nonché all’obiettivo di semplificare le operazioni intercompany che invero sembra essere approdato all’esatto contrario, apparendo eccessivamente complesso.
Come già visto per le acquisizioni societarie, anche per le fusioni le modifiche apportate a livello di test di vitalità e di vincolo patrimoniale hanno l’obiettivo di omogeneizzare le disposizioni alle prime. Così, accanto al test di vitalità che riguarda i ricavi e il costo del lavoro (quali elementi sintomatici di conto economico per comprendere se ciò che si fonde è un’entità che risponde ad esigenze di business o solo allo sfruttamento delle posizioni soggettive), a livello di vincolo patrimoniale si introduce il concetto di patrimonio netto economico accanto a quello contabile. Secondo la logica, già sdoganata dalle Entrate con numerose risposte ad interpello, per cui le posizioni oggetto di riporto vanno messe a confronto con il valore corrente del patrimonio netto. E quello espresso in termini reali è sicuramente più attendibile di quello contabile. In questo caso si dovrà ricorrere a perizie di stima, con maggiori complessità e costi, ma l’obiettivo potrebbe ben giustificare tutto ciò.
Per ciò che concerne la sterilizzazione dei conferimenti intervenuti nei 24 mesi antecedenti all’efficacia della fusione, il patrimonio netto economico viene decurtato di un importo pari al doppio di tali conferimenti e versamenti, sempre in base alle modifiche recentemente introdotte dal Dl 84/2025.
Nel testo della norma, poi, sono state apportate alcune condivisibili modifiche al test di vitalità. Tale test, infatti, tradizionalmente è fatto confrontando gli importi dell’esercizio che precede quello nel corso del quale la fusione ha efficacia (articolo 172, comma 7, del Tuir) rispetto al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori, sia a livello di ricavi sia di costo del lavoro (ad esempio, fusione nel 2025: importi 2024 rispetto al 40% della media 2022 e 2023). Ora il test è fatto in maniera estesa, guardando anche al periodo interinale (ad esempio 1° gennaio 2025-30 aprile 2025, nel caso di fusione con efficacia dal 1° maggio 2025) rispetto al biennio precedente all’esercizio di efficacia della fusione (2024-2023), con dati ragguagliati alla durata del periodo interinale.
Altro aspetto espressamente normato è quello per cui per le fusioni retrodatate (comma 7-bis) le limitazioni riguardano anche le perdite maturate nel periodo interinale che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data di efficacia giuridica dell’operazione, ma solo per la perdita che si genera in capo alla società incorporata.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
Le novità che riguardano le fusioni sono richiamate anche per le scissioni dall’articolo 173, comma 10 del Tuir e quindi valgono in toto anche per queste ultime.
Infine, come detto, il Dl 84/2025 ha esteso le limitazioni in questione anche ai conferimenti aziendali. Infatti, all’articolo 176 è stato introdotto il nuovo comma 5-bis per cui alla conferitaria si applicano le disposizioni delle scissioni, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.
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