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05 Agosto 2026

Perdite estere, regime di favore ampliato

di Alessandro Germani


Il decreto legislativo Omnibus approvato il 4 agosto dal Consiglio dei ministri recepisce, nel testo di ieri, le indicazioni dei pareri parlamentari per ciò che concerne il reddito d’impresa.

Prevede che ogni norma che fa riferimento al Tuir attuale presenti il medesimo riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Dlgs 117/2026) che si applicherà dal 1° gennaio 2027.

Viene recepita anche l’esigenza di differire, dall’attuale scadenza del 30 settembre a quella del 31 dicembre 2026, il termine per la certificazione del Tcf (tax control framework) per i soggetti che hanno trasmesso la domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025.

Ciò va incontro a quanto era stato richiesto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (si veda «Il Sole 24 Ore »del 25 luglio 2026).

Considerato che i corsi e gli esami finalizzati all’iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati, per coloro che non hanno beneficiato di esoneri totali o parziali, si stanno tenendo a cavallo dell’estate, tale proroga è stata ora prevista nel corpo del decreto Omnibus. Dando così più tempo per le attività di certificazione.

Circa le perdite estere definitive (articolo 10 del decreto) vengono recepiti i pareri per cui la disciplina di favore si applica anche per le perdite della società partecipata residente in uno Stato Ue o See con scambio di informazioni, priva dell’assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50%, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Inoltre, viene recepita l’indicazione per cui l’aliquota per l’affrancamento delle partecipazioni black list (articolo 27 del decreto), innalzata dall’ordinario 21% al 31%, viene ulteriormente incrementata al 36 èer cento.

Ma soprattutto il testo finale recepisce negli articoli 22, 23 e 24 il trittico dei pareri in tema di accertamento, relativo ai componenti a efficacia pluriennale (si veda l’altro articolo in pagina), alle società a ristretta base partecipativa in merito alla presunzione di distribuzione degli utili e di tassazione in capo ai soci e all’accertamento per antieconomicità.

Le restanti norme riguardanti il reddito d’impresa restano immutate. La svalutazione dei titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante viene allineata per i soggetti Oic e per quelli Ias/Ifrs a prescindere dalla circostanza che le obbligazioni siano o meno quotate. Ciò favorisce la derivazione in quanto ci si basa sul comportamento contabile, abbandonando la media semestrale per i titoli quotati e il Mot per i non quotati.

Invece per i componenti negativi imputati a conto economico (Ifrs 2) relativi alle operazioni con pagamento basato su azioni (piani di stock option, stock grant e phantom stock), la deducibilità è consentita al momento della consegna ai beneficiari di tali strumenti o al momento dell’estinzione della relativa passività.

Qui invece si crea un doppio binario. La deducibilità delle attività immateriali a vita utile indefinita (inclusi marchi d’impresa e avviamento) per i soggetti Ias/Ifrs, che avviene in diciottesimi, viene legata alla svalutazione ( impairment) effettuata a conto economico (tranne nei casi di cessione di aziende e rami infragruppo under common control e per le attività assunte in ipotesi di valori fiscali in ingresso – entry tax). In tutti questi casi il testo aggiunge il necessario richiamo al nuovo Tuir applicabile dal primo gennaio 20227.

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