25 Giugno 2026
Perdite attese su crediti, deducibilità da ripartire in quote di cinque anni
di Alessandro Germani
Nell’ambito delle misure che hanno riguardato le banche nella recente legge di Bilancio 2026 l’articolo 1, comma 56 ha previsto la deducibilità Ires e Irap delle svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio di rischio, stabilendo che, rispetto alle norme che prevedono tradizionalmente la deduzione immediata di tali svalutazioni, ciò venga rinviato invece in quinti. In questo contesto, l’Agenzia con la risoluzione n. 24/E del 24 giugno 2026 chiarisce che le svalutazioni, appunto deducibili in quinti, vanno assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.
Il comma 56 della legge 199/25 ha previsto che in deroga all’articolo 106 comma 3 del Tuir e dell’articolo 6 comma 1 lettera c-bis) del Dlgs 446/97, per i periodi d’imposta 2026, 2027, 2028 e 2029, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.
Ricordiamo che dal 2018 con l’applicazione dell’Ifrs 9 si è passati da un metodo basato sulle perdite sostenute (vecchio Ias 39) a uno basato sulle perdite attese. Così l’entità dovrà rilevare, in contropartita del conto economico, un fondo a copertura perdite che andrà rivalutato a ogni data di bilancio. La disciplina contabile è stata poi integrata sul piano fiscale dal decreto 10 gennaio 2018 di endorsement dell’Ifrs 9, che ha previsto che al fondo a copertura perdite per perdite attese si applichino gli articoli 94, 101, 106 e 110 del Tuir nonché l’articolo 6 comma 1 lettera c-bis) del decreto Irap Ciò comporta quindi la immediata deduzione di oneri futuri. Su questo piano si innesta poi la novità della legge di Bilancio 2026 che per le svalutazioni dei crediti verso la clientela in applicazione del modello di impairment basato sulle perdite attese (Ecl) proprio dell’Ifrs 9 per i crediti appartenenti agli stage uno ed ue prevede una deducibilità ai fini Ires e Irap in quinti. Secondo l’Agenzia poiché la norma del citato comma 56 si inquadra all’interno di un meccanismo a sistema di norme che regolano la deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, ciò comporta che tali svalutazioni vadano considerate al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta in cui sono rilevate le svalutazioni. In questo modo attraverso il chiarimento odierno l’Agenzia fornisce una risposta ai dubbi che erano stati avanzati da più parti.
Va detto tuttavia che il meccanismo di deduzione in quinti dà luogo ad una classica indeducibilità temporanea, tale per cui ci può essere spazio per l’iscrizione di Dta (deferred tax asset). Tuttavia il comma 57 della legge di Bilancio 2026 non consente di convertire tali Dta in crediti di imposta, come invece in passato in casi simili era avvenuto. Dal momento che tali Dta incidono poi su conteggi dei patrimoni di vigilanza delle banche riducendoli, questa tematica potrebbe condizionare negativamente le banche italiane rispetto ai propri competitors di altri paesi, come osservato anche da Assonime nel recente position paper n. 7.
© RIPRODUZIONE RISERVATA