12 Giugno 2026
Per le stock option resta il doppio binario
di Alessandro Germani
Per ciò che concerne le spese per prestazioni di lavoro, il decreto legislativo correttivo omnibus, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri del 10 giugno, interviene in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni (stock option). La norma supera l’intervento transitorio della legge diBilancio 2026 ed equipara i soggetti Ias/Ifrs a quelli Oic. Viene comunque confermato il doppio binario che era stato introdotto già con la legge di Bilancio 2025 in quanto resta scissa la contabilizzazione dei costi dalla deducibilità fiscale degli stessi, che è ammessa solo successivamente in quanto legata all’assegnazione degli strumenti.
Ricordiamo che la tematica era stata affrontata in due riprese. In primo luogo l’articolo 1, comma 862 della legge 207/24 aveva inserito il comma 6-bis nel corpo dell’articolo 95 del Tuir stabilendo, espressamente per i soggetti Ias/Ifrs, che rispetto a una contabilizzazione del costo relativo alle operazioni cd. equity settled secondo una logica di pro rata temporis, la deduzione fosse rinviata al momento dell’assegnazione delle azioni. In tale momento venivano altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale erano assegnati a seguito di tali operazioni. Questa norma, quindi, introduceva un doppio binario rispetto alla situazione previgente, in cui la contabilizzazione rilevava anche ai fini fiscali. La recente legge di Bilancio (articolo 1, comma 131, lettera b) legge 199/25), con una norma valida solo per il 2026, ha stabilito che la stessa logica si estenda anche alle operazioni cash settled, ovvero quando si corrisponde ai dipendenti un premio in denaro che è solo commisurato al valore delle azioni sottostanti.
Vediamo adesso in che termini viene modificato l’impianto.
Intanto il correttivo sostituisce il predetto comma 6-bis nell’articolo 95 del Tuir. L’incipit della nuova disposizione chiarisce che la stessa è indirizzata sia agli Ias/Ifrs adopter sia agli Oic adopter che comunque adottano l’Ifrs 2 in base all’Oic11. E ribadisce la logica del doppio binario in quanto contabilmente il costo rappresentato dalle azioni che saranno oggetto di futura assegnazione segue una logica di competenza, ma fiscalmente esso è dedotto solo in un secondo tempo. Ovvero al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari. Si riconferma che da quel momento si avrà il riconoscimento fiscale delle partecipazioni iscritte in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni. La norma, tuttavia, fa anche espresso riferimento, circa la deducibilità del costo, all’estinzione della relativa passività. Ora dal momento che il paragrafo 30 dell’Ifrs 2 nel caso delle operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa fa espresso riferimento alla passività, rispetto alle operazioni equity settled la cui contabilizzazione avviene in contropartita di una riserva di equity, ciò parrebbe ricomprendere anche le operazioni cash settled. In cui la deduzione, quindi, avverrebbe all’atto della corresponsione del bonus in denaro legato al valore azionario, secondo la stessa logica di certezza e obiettiva determinabilità che oggi generalmente riguarda i premi Mbo. Una conferma di questo ragionamento sembrerebbe evincersi anche dal fatto che viene espressamente abrogata la norma dell’articolo 1, comma 131, lettera b) della legge 199/25 che regolava per il solo 2026 le operazioni cash settled. Che così sembrerebbero ricomprese nell’ambito della nuova formulazione del comma 6-bis dell’articolo 95 del Tuir. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
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