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14 Giugno 2025

Patrimonio netto, meno vincoli per le perdite

di Alessandro Germani


Il Dl fiscale approvato nel Consiglio dei ministri del 12 giugno interviene sul regime delle perdite fiscali per ciò che concerne il limite patrimoniale e il riporto delle posizioni soggettive in caso di conferimento d’azienda.

Le limitazioni al regime delle perdite riguardano le acquisizioni societarie nel caso in cui si modifica l’attività principale (articolo 84 del Tuir) nonché le fusioni e le scissioni (articoli 172 e 173).

Il limite patrimoniale rappresenta, accanto agli indicatori di conto economico (ricavi e costi del personale) che costituiscono il «vitality test», l’assorbimento delle perdite (e delle altre posizioni soggettive quali gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze Ace residue) consentito a fronte del patrimonio netto (Pn). Tale indicatore storicamente è stato considerato a valori contabili ma negli ultimi anni l’Agenzia ha valorizzato anche la nozione del Pn corrente. Così è stata introdotta la possibilità di fare riferimento a tale valore corrente mediante una relazione giurata di stima.

La norma poi ha sempre previsto che il patrimonio netto debba essere sterilizzato dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi. Nel momento in cui è stato introdotto il concetto di Pn corrente, per coerenza è stato previsto che le deduzioni siano moltiplicate in base al rapporto fra Pn corrente e Pn contabile. Come dire che la norma amplifica la possibilità del riporto perdite in base al Pn corrente, ma in linea con ciò nel caso delle sterilizzazioni degli ultimi 24 mesi si tiene conto di questo effetto amplificatorio anche in negativo.

Adesso il decreto interviene sia sull’articolo 84 sia sull’articolo 172 (e quindi anche sulle scissioni che richiamano le fusioni) eliminando il coefficiente e stabilendo semplicemente che la sterilizzazione sia fissa e pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. La relazione illustrativa evidenzia la finalità semplificatoria posto che il valore del doppio sarebbe in linea con l’equity risk premium richiesto da chi investe. In ogni caso la problematica affiora quando i versamenti sono superiori al patrimonio netto contabile, perché ciò azzera il riporto delle perdite anche in presenza di un Pn corrente. Stabilendo che si prenda il doppio di tali versamenti si risponde a tale problematica, soprattutto per valori del Pn corrente amplificati rispetto a quello contabile.

L’altro aspetto riguarda la conferitaria ex articolo 176 del Tuir che viene parificata alla beneficiaria della scissione per ciò che concerne il riporto delle posizioni soggettive. La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo il conferimento di azienda, al pari delle altre operazioni fiscalmente neutrali (fusioni e scissioni) viene equiparato secondo la logica del contrasto al commercio delle bare fiscali. Pertanto la disciplina dell’articolo 84 del Tuir resta solo quella delle cessioni di azienda, in quanto per i conferimenti aziendali la nuova disposizione di contrasto è introdotta nel comma 5-bis dell’articolo 176. Ciò vale per conferimenti aziendali indipendentemente dal fatto che il cambio di controllo sia avvenuto sulla conferitaria antecedentemente o contestualmente al conferimento d’azienda. Poiché le limitazioni al riporto delle posizioni soggettive non si applicano per le operazioni effettuate nell’ambito dello stesso gruppo di appartenenza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 aprile 2025) secondo i dettami dell’articolo 2359 del Codice civile e alle cosiddette perdite omologate, questo deve valere evidentemente anche per le limitazioni al commercio delle bare fiscali introdotte per i conferimenti aziendali. Di qui il nuovo richiamo anche al comma 5-bis dell’articolo 176 nel regime che disciplina il riporto delle perdite fiscali infragruppo ex articolo 177-ter del Tuir.

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