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30 Aprile 2025

Partecipazioni, conferimenti estesi anche alle società di persone

di Alessandro Germani


I conferimenti neutrali di controllo e qualificati dovrebbero applicarsi anche in caso di conferitaria società di persone. Questa la lettura di Assonime circa le novità che il Dlgs 192/2024 ha apportato al regime.

La circolare n. 10 del 29 aprile esamina le novità in tema di conferimenti a seguito della legge delega fiscale. Circa i conferimenti di controllo (articolo 177, comma 2, del Tuir) la novità consiste nel fatto che la società scambiata può essere anche non residente, parificando questa operazione ai conferimenti ex articolo 175 del Tuir che già prevedevano i conferimenti di partecipazioni in società estere. Ciò non vale anche per la conferitaria, che non può essere non residente (per evidenti motivi di gettito). In base ai chiarimenti della relazione illustrativa fra le scambiate non sembrerebbero potersi ricomprendere le società di persone estere, in quanto prive di un’assemblea ordinaria. Ma invece dovrebbero ricomprendersi le stesse se il conferimento è di minoranza qualificata (comma 2-bis).

Un tema rilevante è quello della conferitaria che abbia veste giuridica di società di persone. Per l’Associazione le motivazioni della risoluzione 43/E/17 secondo cui la conferitaria doveva essere residente e società di capitali dovrebbero considerarsi ormai superate, per cui la conferitaria dovrebbe potersi configurare anche come società di persone. Ma un chiarimento al riguardo sarebbe auspicabile. Altra apertura è il superamento che in ipotesi di controllo già esistente l’incremento debba risultare da un obbligo legale o da un vincolo statutario.

Così oggi il conferimento di un ulteriore 20% rispetto ad un controllo già del 60% può beneficiare del realizzo controllato. Circa i conferimenti qualificati, l’apertura al fatto che vi sia un’unica holding di famiglia risente della circostanza per cui ogni partecipazione deve essere qualificata. In questo sarebbe auspicabile una modifica normativa che guardi alla misura della partecipazione complessiva della holding, indipendentemente da quanto posseduto dai singoli conferenti.

Per la definizione di holding in caso di conferimenti qualificati (comma 2-ter) si guarda al valore contabile delle partecipazioni che deve essere superiore al 50% dell’attivo di stato patrimoniale. La norma fa riferimento alla qualifica di holding al momento del conferimento. In una logica di semplificazione occorrerebbe comunque guardare al bilancio annuale antecedente all’operazione e non a un infrannuale. È evidente che guardando ai dati contabili delle partecipazioni possedute dalla holding o dalla subholding ci potrebbe essere un tema di valutazione al costo, al patrimonio netto, al fair value (ambito Ias) nonché il fatto che holding e subholding potrebbero essere non residenti e adottare anche differenti principi contabili.

In ambito transfrontaliero la novella supera la condizione che la società scambiata e la società che acquisisce la partecipazione di controllo debbano risultare residenti in Stati membri diversi. Basta infatti che la società di cui si acquisisce il controllo sia residente «in uno Stato della comunità anche se diverso da quello» dell’acquirente. Secondo l’Associazione le ipotesi di possibile coincidenza tra Stato membro della società acquirente e Stato membro della società acquisita ai sensi del nuovo articolo 178, comma 1, lettera e), del Tuir sono solo quelle in cui si tratti di Stati membri (della società conferitaria e della società conferita) diversi dall’Italia.

Altra novità riguarda l’applicazione del regime di realizzo controllato anche ai conferimenti minusvalenti, quando il valore (contabile) di realizzo risulti inferiore rispetto al costo fiscale della partecipazione conferita. In tali casi possono emergere minusvalenze deducibili – in assenza dei requisiti del regime Pex – solo laddove la minusvalenza trovi conferma nel minor valore normale della partecipazione stessa. Infine viene illustrata la novità dei conferimenti d’azienda che consentono il trasferimento (anche fiscale) dell’avviamento, come può avvenire in ambito contabile-civilistico.

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