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26 Agosto 2025

Omologazione per gli importi ante 2024

di Alessandro Germani - Emanuele Reich - Franco Vernassa


La delega fiscale persegue l’obiettivo di consentire il libero e completo riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi, eccedenze Ace) nei casi di acquisizioni societarie, fusioni, scissioni e conferimenti aziendali laddove le entità coinvolte appartengano allo stesso gruppo societario caratterizzato dal controllo di diritto (articolo 2359, comma 1 numero 1 e comma 2 del Codice civile). In questo modo l’articolo 177-ter del Tuir disciplina le perdite fiscali infragruppo.

Pertanto, data una certa configurazione di gruppo, se poi intervengono determinate operazioni straordinarie di riorganizzazione (acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti aziendali), queste non comportano limitazioni al riporto delle posizioni soggettive, dal momento che si opera già a livello infragruppo. È quanto già previsto nel consolidato nazionale, laddove le perdite sono riportabili se maturate in vigenza dell’opzione per la tassazione di gruppo (circolare 9/E/2010).

Così la nuova norma distingue fra le seguenti perdite:

  1. infragruppo che sono riportabili e utilizzabili senza limiti;
  2. omologate, ovvero conseguite in periodi d’imposta antecedenti per le quali, all’atto dell’ingresso del gruppo della società a cui si riferiscono o successivamente, abbiano trovato applicazione i limiti del test di vitalità e del limite patrimoniale;
  3. non omologate, ovvero conseguite prima dell’ingresso del gruppo e successivamente non assoggettate ai limiti.

Il quadro si complica, in quanto occorre disporre di una stratificazione delle perdite in base alla conformazione del gruppo al momento della loro maturazione. Inoltre, nel caso di mancato superamento dei limiti, può essere sempre opportuno ricorrere all’interpello disapplicativo.

Le disposizioni attuative della norma primaria sono contenute nel Dm Economia del 27 giugno 2025. Esso chiarisce che le perdite infragruppo sono quelle conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti a tali operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali. Questo significa che, per un’acquisizione perfezionata in corso d’anno, le perdite conseguite in tale anno dovranno sempre essere assoggettate al processo di omologazione.

Viene inoltre chiarito esplicitamente che fra le perdite infragruppo non rientrano quelle conseguite nei periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024. Anche per queste, quindi, si rende sempre necessario il processo della loro omologazione.

Il caso classico dell’omologazione, riportato dalla stessa relazione illustrativa, è quello per cui non c’è stato assoggettamento ai limiti all’atto dell’acquisizione dell’entità in quanto non si è verificata, ad esempio, una modifica dell’attività svolta (articolo 84, comma 3 del Tuir). Successivamente, all’atto dell’effettuazione di una riorganizzazione di gruppo (fusione, scissione, conferimento d’azienda), le perdite sono positivamente sottoposte ai vincoli per l’omologazione, eventualmente mediante interpello se non superati.

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