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31 Maggio 2025

Nell’attivo di bilancio i beni da individuare

di Alessandro Germani


Per i beni oggetto di assicurazione mediante polizza catastrofale resta valida l’interpretazione per cui il rimando ai beni dell’attivo di bilancio serve al solo scopo di individuare i medesimi. Il riferimento è quindi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, mentre sono esclusi gli altri beni e il magazzino. Ma questo non significa (anche) che siano obbligate le sole imprese che presentano questi beni nell’attivo di stato patrimoniale. Infatti, la norma impone di assicurare i beni indipendentemente dal titolo. Il che significa che l’obbligo sussiste anche per i beni condotti in locazione o leasing, non solo di proprietà. Da questo punto di vista il riferimento agli schemi di bilancio serve solo alla corretta individuazione degli asset interessati.

Il riferimento ai beni in questione è contenuto nell’articolo 1 comma 101 della legge 213/23 che ha originariamente istituito l’obbligo. Poi l’aspetto ha assunto contorni di maggiore chiarezza a seguito del Dl 155/24, che all’articolo 1-bis ha stabilito che il riferimento ai beni dell’attivo patrimoniale indicati dalla legge di bilancio per il 2023 si deve intendere a quelli a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Pertanto, già questa norma portava a ritenere che il riferimento ai beni dell’attivo fosse stato fatto per individuare quelli oggetto di copertura obbligatoria, a prescindere dal fatto che fossero o meno iscritti in bilancio (quindi di proprietà se iscritti, o in locazione o leasing se non iscritti, sulla base delle regole vigenti, ad esempio, per i soggetti Oic adopter).

Questa lettura è stata ulteriormente avallata dalle Faq del Mimit relative al decreto n. 18 del 30 gennaio 2025. In una risposta, infatti, il ministero ha chiarito che il riferimento agli schemi di bilancio del Codice civile deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione, motivo per cui l’imprenditore deve assicurare quei beni impiegati nell’esercizio dell’impresa anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà.

Chiarito l’aspetto, un tassello ulteriore è stato apportato dalla recente conversione del Dl 39/25. Infatti è stabilito che qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impesa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, deve comunicare al proprietario dei beni l’avvenuta stipulazione della polizza in quanto l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Quest’ultimo è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Se il proprietario dovesse essere inadempiente, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario. Circa il rimborso dei premi stipulati, delle spese del contratto e delle somme da lucro cessante l’imprenditore che ha stipulato la polizza ha il privilegio ex articolo 1891, comma 4, del Codice civile. Questa disposizione, infatti, prevede che in caso di assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, per i premi e le spese contrattuali il contraente ha il privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

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