12 Agosto 2025
Nel consolidato perdite con utilizzo mirato
di Alessandro Germani
Le norme attuative dell’Ires premiale contenute nel recente Dm 8 agosto 2025 consentono un’applicazione di favore anche nel caso in cui i soggetti siano in consolidato fiscale. Così si prevede che le eventuali perdite (si veda l’articolo sopra) siano portate a deconto dei redditi che non beneficiano dell’Ires premiale, dando la possibilità di sfruttare l’aliquota ridotta laddove le società producano redditi beneficiando delle condizioni dell’agevolazione. Similmente a quanto accade a livello singolo, nel caso di riporto di perdite del consolidato c’è la possibilità di non doverle computare in diminuzione del reddito che beneficia dell’agevolazione, in modo tale da poter sfruttare l’aliquota ridotta.
Ma andiamo con ordine. Ricordiamo che la norma primaria dell’Ires premiale (legge di Bilancio 2025) ha previsto espressamente al comma 440 che l’agevolazione si possa applicare anche ai casi di consolidato fiscale nazionale e consolidato mondiale. Quindi si innesta il recente Dm che all’articolo 8 disciplina i meccanismi propri del consolidato fiscale. Esso richiama in primis la norma primaria stabilendo che ciascun soggetto che partecipa al consolidato determini l’importo su cui spetta la riduzione di aliquota e venga poi utilizzato dal soggetto controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
A questo punto scattano le previsioni di favore. Infatti è stabilito che il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, è determinato computando prioritariamente gli eventuali redditi complessivi negativi in diminuzione dei redditi complessivi netti positivi per i quali non spetta la riduzione dell’aliquota Ires. Come dire che le perdite sono prioritariamente utilizzate in abbattimento dei redditi da tassare al 24 per cento, in modo tale che quelli potenzialmente agevolabili possano godere della riduzione dell’aliquota.
In presenza poi di perdite pregresse, viene previsto un meccanismo simile a quello stabilito a livello di singola impresa dall’articolo 13, comma 2, del decreto. Se infatti vi fosse l’obbligo di computare le perdite pregresse in riduzione del reddito di periodo, se questo fosse in tutto o in parte agevolabile si perderebbe di fatto la possibilità di beneficiare della riduzione di aliquota. Invece è espressamente previsto che l’entità controllante abbia la facoltà (e non l’obbligo) di computare in diminuzione, fino a concorrenza della quota di reddito su cui spetta la riduzione dell’aliquota Ires, le perdite pregresse. Ricordiamo che in base a quanto affermato dall’agenzia delle Entrate (circolare 25/E/12, paragrafo 5.8) «in ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile». Nella sostanza, questo principio viene derogato per consentire di beneficiare dell’agevolazione, che altrimenti potrebbe essere resa inservibile dall’utilizzo obbligatorio delle perdite.
Viene poi ribadito un principio assodato del consolidato fiscale per cui le eventuali somme percepite o versate in contropartita del beneficio della riduzione dell’aliquota Ires ricevuto o attribuito non concorrono a formare la base imponibile (articolo 118, comma 4, del Tuir).
L’ipotesi per cui scattino le cause di decadenza della mini Ires previste dall’articolo 7 del Dm chiama in causa la controllante. Infatti è espressamente previsto che la società controllante è tenuta a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’articolo 77 del Tuir, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui allo stesso articolo 7.
La norma primaria contenuta nella legge di Bilancio 2025 prevede che l’agevolazione si applichi anche al consolidato mondiale. In linea con ciò, è espressamente previsto che tutte le disposizioni dell’articolo 8 del Dm in tema di consolidato si applichino ai soggetti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir. La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma, anche in relazione alla consolidante del consolidato mondiale, la facoltà di optare per la sospensione dell’utilizzo delle perdite pregresse.
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