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10 Marzo 2026

Nel carried interest, mini importi senza benefici

di Alessandro Germani


Nell’ambito di un piano che prevede per un team di gestione il carried interest sulle quote detenute, non beneficiano della stessa agevolazione (e quindi generano reddito di lavoro) gli strumenti finanziari partecipativi (Sfp) che sono stati sottoscritti per cifre irrisorie. È questa la risposta 73 dell’agenzia delle Entrate.

Il management dispone di quote A (ordinarie) e B (portatrici del carried interest). Tali investimenti superano la soglia dell1% del commitment complessivo del fondo e quindi considerato anche l’holding period quinquennale dei titoli e la presenza dell’hurdle rate (rendimento minimo) per i soci dell’Oicr ci sarebbero le condizioni fissate dall’art. 60 del Dl. 50/17 perché i redditi rivenienti per il team siano considerati di natura finanziaria (tassati al 26%) anziché di lavoro dipendente (assoggettati a tassazione più gravosa). Questo si evince dal tenore dell’interpello anche se un quesito specifico in tal senso non si rileva, come confermano anche le Entrate. Invece in un ambito più allargato volto coinvolgere altri fondi nell’investimento ma mantenendo l’allineamento di interessi col management sono state create delle TopCo (holding) che hanno emesso degli Sfp sottoscritti dal team, per un importo pari al valore nominale di duemila euro. Le Entrate non concordano con la valutazione complessiva fatta dall’istante volta a equiparare le quote A e B del Fondo con l’investimento in Sfp nelle TopCo. Le due top holding hanno infatti emesso Sfp per l’importo di 1.000 euro ciascuna. Per quanto non ci siano indicazioni numeriche in relazione al patrimonio, per l’Agenzia tali importi sembrano lontani rispetto al parametro dell’investimento minimo dell’1% previsto dalla lettera a) dell’articolo 60 del Dl 50/17. Motivo per cui non essendo soddisfatta una delle condizioni che integra la presunzione di legge, bisogna fare una valutazione ad hoc. Ma anche in tal caso si tratta comunque di importi simbolici. Militano inoltre a sfavore le circostanze per cui ci sono meccanismi che tengono indenni i manager dalle perdite dell’investimento. Ciò, unitamente al fatto che non si genera allineamento fra manager e investitori, mancando anche l’ulteriore requisito della durata quinquennale dell’investimento, portano l’Agenzia a concludere che i proventi ritraibili dalla detenzione degli Sfp emessi dalle TopCo costituiscano redditi di lavoro. La risposta appare condivisibile considerato il carattere esiguo dell’investimento in Sfp. Peraltro in senso conforme l’Agenzia si era già espressa con la risposta n. 403/23 (si veda Il Sole 24 Ore del 29.7.2023). In quella circostanza, infatti, non veniva integrata la condizione dell’1% del patrimonio, sebbene in termini assoluti la sottoscrizione di 2,9 milioni di euro di Sfp fosse di per sé rilevante. Tanto è vero che era stato dato il via libera. Mutatis mutandis, non sorprende che questa volta la risposta sia invece stata di chiusura visti gli importi.

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