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17 Luglio 2026

Nei gruppi non può essere ceduto il credito chiesto a rimborso

di Alessandro Germani


Si può presentare una dichiarazione integrativa per modificare la richiesta di rimborso di un credito in compensazione, ma non per prevederne la cessione infragruppo ex articolo 43-ter del Dpr 602/73. È questa la risposta 147 di ieri dell’agenzia delle Entrate.

Alfa è la consolidante di un consolidato fiscale che, in relazione al periodo d’imposta 2023, aveva presentato il modello Cnm in data 31 ottobre 2024 indicando un importo di circa 2,7 milioni a credito da utilizzare in compensazione. Successivamente in data 3 dicembre 2024 aveva presentato un’integrativa (tardiva) con cui aveva indicato che l’importo di 1,5 milioni veniva ceduto ex articolo 43-ter mentre il residuo di 1,2 milioni veniva richiesto a rimborso. Ora vorrebbe modificare questa integrativa con un’altra con cui anche l’importo di 1,2 milioni viene ceduto a se stessa, quale consolidante, ex articolo 43-ter. Per questo dovrebbe modificare poi anche il modello redditi 2023 per recepire il credito ceduto a sé stessa. La società ritiene di operare legittimamente in questo cambiamento. La tesi delle Entrate è invece di chiusura, basata sul dato normativo. L’articolo 2 comma 8 del Dpr 322/98 relativo ai termini di presentazione delle integrative Ires e Irap, come modificato dal Dl 193/16, ha equiparato i termini di presentazione delle integrative a favore dell’erario e del contribuente, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Il successivo comma 8-ter della predetta norma sancisce invece che le dichiarazioni possono essere integrate per modificare la richiesta di rimborso in compensazione, sempre che il rimborso non sia stato erogato, con dichiarazione da presentarsi entro 120 giorni dalla scadenza originaria di presentazione della dichiarazione. Di fatto l’Agenzia evidenzia che le integrative a favore e a sfavore (parificate nei termini di presentazione) consentono di correggere errori o omissioni (comma 8), mentre la scelta del rimborso può essere modificata in compensazione ma nel citato termine di 120 giorni (comma 8-ter), come chiarito dalla circolare 25/E/12 punto 2.2. e dalle istruzioni CNM 2026. L’integrativa in ogni caso mira a correggere errori o omissioni ma non a modificare ex post delle scelte (cd. ripensamento), tranne i casi specificamente individuati dal comma 8-ter (ris. 325/E/02 e risposta n. 187/22). Alla luce di ciò, pertanto, per le Entrate l’istante non può emendare nuovamente la dichiarazione CNM al fine di commutare la richiesta di rimborso in una cessione infragruppo ex art. 43-ter del DPR 602/73. Tale modifica, infatti, non è consentita sul piano normativo, non essendosi in presenza di errore dichiarativo (comma 8) né nella fattispecie per cui si modifica la richiesta di rimborso in compensazione (comma 8-ter).

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