08 Luglio 2026
Nei conti irrilevanza fiscale per le criptovalute
di Alessandro Germani
Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 200904 del 6 luglio 2026 sono emanate due nuove schede in base al tavolo tecnico istituito fra Entrate e Oic (Organismo italiano di contabilità) con provvedimento del 10 ottobre 2024 ai sensi dell’articolo 4 comma 1-quater del Dlgs 128/15 che in tema di cooperative compliance prevede da parte delle Entrate apposite linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento.
Le schede arrivano così a quota sette dopo le tre del 7 agosto 2025 e le due del 28 gennaio 2026. Vediamo i contenuti di quelle nuove.
La prima scheda riguarda le cripto valute. Dal punto di vista contabile, in assenza di un principio contabile ad hoc, le cripto valute possono considerarsi un bene immateriale ai sensi dell’Oic 24 in quanto sono prive di consistenza fisica, sono beni non monetari poiché non danno il diritto ad incassare un importo di denaro determinato o determinabile, sono individualmente identificabili, perché possono essere vendute separatamente dalla società. In bilancio le stesse, in base alla volontà della direzione aziendale e all’effettiva capacità di detenerle per un periodo prolungato di tempo, potranno essere iscritte:
- fra le immobilizzazioni immateriali se destinate a permanere durevolmente; vengono iscritte al costo di acquisto ma, similmente a quanto prescrive l’Oic 16 per terreni e opere d’arte, non vanno assoggettate ad ammortamento, salva eventuale svalutazione ai sensi dell’Oic 9 in caso di perdite durevoli di valore:
- fra le rimanenze di magazzino se destinate alla rivendita ai sensi dell’Oic 13, dovendosi iscrivere al costo d’acquisto e successivamente valutare al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, rappresentato dal fair value.
Il trattamento fiscale è stabilito dal comma 3-bis dell’articolo 110 del Tuir (inserito dalla legge di bilancio 2023) per cui non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. In linea con ciò la circolare 30/E/23 ha chiarito che i componenti valutativi delle cripto attività sono irrilevanti fiscalmente a prescindere da dove siano contabilizzate. Ciò anche per quelle iscritte in magazzino (risposta n. 78/25).
La seconda scheda riguarda il diritto d’uso di un’infrastruttura (tratta di fibra ottica) con un contratto decennale e un pagamento in un’unica soluzione. Il contratto ha natura obbligatoria in quanto il bene resta di proprietà del cedente che è anche tenuto agli interventi di manutenzione. In base al principio Oic 12 (par. 65 e appendice A) la società utilizzatrice iscrive i canoni nella voce B8 del conto economico. In particolare l’importo iniziale viene iscritto fra i risconti attivi e la quota di competenza dell’esercizio è iscritta a conto economico in B8.
Dal punto di vista fiscale se la locazione è operativa la ripartizione operata a fini contabili del corrispettivo unico varrà anche ai fini fiscali per il principio di derivazione. Se la locazione è finanziaria si applica l’articolo 102 comma 7 del Tuir per cui la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito per i beni di proprietà (per i beni immobili il periodo non deve essere inferiore a dodici anni).
Risulta fiscalmente irrilevante la quota capitale dei canoni riferibile all’area su cui insistono fabbricati strumentali.
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