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08 Maggio 2026

Nei bilanci la corsa a ostacoli del principio di derivazione

di Alessandro Germani


Assonime con il position paper 7/2026 del 7 maggio 2026 ribadisce la centralità del bilancio nella determinazione del reddito d’impresa alla luce del principio di derivazione che è e dovrebbe essere sempre più rilevante. Partendo dall’utile di bilancio si approda all’imponibile fiscale passando attraverso una serie di variazioni aventi differente natura: da quelle che sterilizzano costi non inerenti a quelle che pongono limiti ai fenomeni valutativi o alla deducibilità degli interessi passivi fino a quelle che garantiscono alcuni benefici come nel caso dei super/iper ammortamenti o del patent box.

Il principio di derivazione insito nell’articolo 83 del Tuir nasce da lontano. Dopo le prime esperienze dei soggetti Ias/Ifrs a cui si richiedeva di calcolare le imposte in base ai criteri giuridico formali del Tuir anziché a quelli sostanziali dei principi internazionali, la commissione Biasco del 2006 evidenziò la necessità di porre fine al complicatissimo doppio binario in questione e ciò avvenne con la legge finanziaria del 2008. Sistemato l’ambito Ias/Ifrs dove si riguadagnò la derivazione, lo stesso problema si è posto poi in ambito Oic quando il Dlgs 139/15 ha introdotto anche nel contesto dei principi nazionali la prevalenza della sostanza sulla forma. Cosicché anche i soggetti OIC (tranne le micro imprese) sono andati in derivazione rafforzata analogamente agli Ias/Ifrs adopter. La centralità di tale principio è stata ribadita anche dalla legge delega di riforma del sistema fiscale (legge 111/23). Anche perché i doppi binari tendono a generare variazioni di segno opposto nei periodi d’imposta tali per cui a livello di gettito alla fine si perviene a una sostanziale compensazione.

Ma eliminandoli ci si guadagna in semplificazione.

Con il Dlgs 192/24 si è cercato di limitare i doppi binari in materia di commesse ultrannuali e infrannuali, di rilevanza anche fiscale della contabilizzazione delle poste in valuta e di riallineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio, lasciando tuttavia degli aspetti incompiuti. Ma l’avvicinamento non è stato raggiunto ad esempio in relazione all’Oic 34 relativo ai ricavi, dove il Dm 27 giugno 2025 di endorsement fiscale ha tenuto fuori dalla derivazione sia le penali contrattuali sia i resi, con grosse difficoltà per le imprese coinvolte. Lo stesso dicasi in relazione ai profili fiscali degli Oic 16 e 31 in tema di oneri di smantellamento e bonifica. Se ne perde in semplificazione anche a seguito delle modifiche normative che hanno posto una serie di paletti (rilevanza dell’errore, obbligo di revisione legale, timing ristretto al bilancio successivo) per la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili.

Altra fattispecie di doppio binario riguarda i nuovi limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari introdotti dalla legge di bilancio 2026 con ancoraggio al Mot (mercato telematico delle obbligazioni) dell’ultimo semestre. A ciò si aggiunge la deduzione frazionata in cinque esercizi delle svalutazioni dei crediti di stage 1 e 2 degli enti creditizi, unitamente alla limitata deducibilità degli interessi passivi per il settore finanziario dal 2027 al 2030. Per arrivare alle nuove regole – sperimentali per il 2026 – della cessione delle azioni proprie a cui viene data rilevanza fiscale benché non la abbiano contabilmente.

Per i soggetti Ias la norma che per il 2026 modifica la deduzione del costo di marchi d’impresa, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita legandola all’impairment di bilancio rende questa deduzione solo potenziale e non praticabile. Penalizzante è anche l’eliminazione del frazionamento della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni diversi da aziende.

Per tutti questi motivi le ipotesi di discostamento dal principio di derivazione andrebbero attentamente vagliate e se del caso ripensate.

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