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25 Ottobre 2025

Marchi e avviamenti: anche con gli Ias deduzione in 18 anni

di Alessandro Germani


Nel testo bollinato del Ddl di bilancio compaiono due strette. La prima è relativa ai piani per dipendenti con pagamento basato su azioni regolate per cassa (che si aggiungono a quelle regolate in azioni) la cui deducibilità è fissata al momento dell’assegnazione degli strumenti (o dell’importo in denaro nel caso specifico). La seconda riguarda la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, che viene ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, ma a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Ambedue le misure, che interessano in via specifica i soggetti Ias, sono contenute nell’articolo 32 del Ddl di bilancio assieme a quella relativa all’assoggettamento a tassazione dei ricavi da cessione di azioni proprie (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 ottobre). Per tutte queste misure la disciplina riguarda il periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari) in attesa dell’attuazione dei principi riguardanti le società da parte della legge delega di riforma fiscale. La relazione tecnica parla di introduzione a carattere sperimentale per il 2026 e per tutte e tre le misure è previsto un apposito monitoraggio in dichiarazione dei redditi.

Venendo alla misura relativa alla deduzione delle spese di lavoro dipendente (articolo 95 del Tuir) l’attuale comma 6-bis è stato introdotto dalla recente legge di bilancio per il 2025. E stabilisce che per i soggetti Ias i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni (equity settled) regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione degli strumenti in questione. Ricordiamo che prima di questa norma i piani azionari a favore dei dipendenti prevedevano la contabilizzazione del piano (come costo) a conto economico secondo il principio Ifrs 2 con una logica di pro rata temporis indipendentemente dal fatto che le opzioni assegnate fossero state effettivamente esercitate.

Di fatto questa norma ha inteso posticipare la deduzione dell’onere al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari (disinnescando l’articolo 6 del Dm 8 giugno 2011). Lo stesso meccanismo di rinvio della deduzione del costo verrebbe adesso esteso, in via espressa, anche per quei piani dove non si attribuiscono le azioni ma il controvalore in denaro delle stesse. Si tratta quindi nella sostanza di premi in denaro (stock option o stock grant cash settled).

Sempre per i soggetti Ias cambiano le regole di deducibilità dell’articolo 103, comma 3-bis, del Tuir che attualmente per i marchi e per l’avviamento prevede una deduzione in diciottesimi a prescindere dall’imputazione a conto economico che per questi soggetti di fatto non avviene. La modifica introdotta dal Ddl di bilancio riguarda esplicitamente i marchi, l’avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita che sono stati iscritti nel medesimo periodo d’imposta o il cui maggior valore sia stato riconosciuto a fini fiscali. Per questi casi viene espressamente derogato il comma 3-bis e la deduzione di questi intangibles è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La relazione tecnica chiarisce che per i soggetti Ias l’avviamento non viene ammortizzato in bilancio ma è soggetto eventualmente a svalutazione a seguito di impairment test in presenza di perdite di valore.

Attualmente, quindi, l’articolo 103 del Tuir consente la deduzione di tale posta in diciottesimi a prescindere dal fatto che si incorra nella svalutazione. La logica della modifica starebbe in un ancoraggio della deduzione fiscale rispetto al comportamento contabile. Nel senso che si consente di dedurre a partire dal momento in cui si effettua la svalutazione a conto economico e in quella misura. Ma non quindi a prescindere dal contabile, come è attualmente col meccanismo della deduzione in diciottesimi. La relazione chiarisce che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (stock di avviamento).

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