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19 Aprile 2025

Management fees, credito d’imposta per recuperare la tassazione in Egitto

di Alessandro Germani


Alle management fees su servizi tecnici eseguiti da una società italiana corrisposte da una società egiziana si applica la tassazione concorrente nei due Paesi e il credito d’imposta in Italia. Questa la risposta delle Entrate n. 116 del 18 aprile.

Una società di ingegneria italiana ha sottoscritto un contratto con una società egiziana per lo sviluppo di un impianto, compresi dei servizi tecnici. Questi ultimi sono inquadrabili tra le «management fees» come definite dall’articolo 22 paragrafo 3 della Convenzione Italia Egitto.

A livello interno i ricavi in questione sono tassati sulla società italiana ex articoli 73 e 83 del Tuir. Poi entra in gioco la convenzione che all’articolo 7 tratta gli utili di impresa, ma la fattispecie dei servizi tecnici rientra nell’articolo 22 (altri redditi). Tale articolo riconosce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza, eccezion fatta proprio per le management fees che prevedono tassazione concorrente. Quindi per via della (corretta) tassazione applicata dall’Egitto la società italiana avrà diritto al credito d’imposta estero.

La risposta n. 117 riguarda invece una società italiana che ha noleggiato da una spagnola casse e pellet per il trasporto della frutta in Spagna. Ai redditi diversi corrisposti a non residenti si applicherebbe la ritenuta del 30% (articolo 25 del Dpr 600/1973), ma si applica poi la convenzione Italia Spagna che disciplina all’art. 12 i canoni. E che prevede una ritenuta dello stato pagatore del 4% su diritto d’autore e 8% negli altri casi. Nel caso di specie c’è la territorialità di casse e pallet in Italia e in base al trattato la ritenuta è ridotta in misura pari all’8%, quale facoltà e non obbligo per il sostituto italiano.

Carrellata di risposte su fiscalità internazionale delle persone fisiche. Con la risposta n. 111 l’Agenzia conferma che le somme a titolo di non concorrenza per un manager residente all’estero sono tassate nel solo paese di residenza. Quindi non in Italia in base all’articolo 15 della convenzione fra i due paesi. Se l’obbligo di non concorrenza non è collegato all’attività lavorativa svolta, allora c’è tassazione esclusiva nello stato di residenza.

Per la risposta n. 112 i redditi corrisposti ad un erede non residente da una società degli autori estera non sono tassati in Italia.

Infine per la risposta n. 113 le somme per un ricercatore italiano residente nei Paesi Bassi con un contratto di lavoro subordinato con un’Università italiana che non superi due anni sono tassate solo nello stato di residenza e non anche in Italia in base all’articolo 20 della convenzione (professori e ricercatori). Sulla ritenuta eventualmente applicata si può presentare istanza di rimborso.

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