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27 Novembre 2025

Lo stop ai rimborsi spiazza i contribuenti

di Alessandro Germani


Le questioni relative ai cosiddetti impatriati vivono di sorti alterne fra i tanti giudizi di merito, spesso favorevoli ai contribuenti, e i primi di legittimità che sono emersi. Ma che presentano luci ed ombre. Vediamolo in dettaglio.

In generale l’agevolazione relativa agli impatriati comporta delle notevoli detassazioni che impongono cautela. Spesso, infatti, i contribuenti tendono ad interpellare l’amministrazione finanziaria sui propri casi specifici ma nella stragrande maggioranza dei casi le risposte sono di chiusura. Per lo più appellandosi a formalismi (necessità di nuovi contratti, trascinamento delle ferie non godute) che ad esempio nei casi di distacchi transnazionali sono totalmente avulsi dal contesto delle direzioni del personale delle grandi multinazionali, che difficilmente si presterebbero a redigere i contratti ex novo in queste situazioni. Tuttavia l’Agenzia basandosi sulle proprie interpretazioni (spesso di chiusura apodittica) contenute nella circolare 33/E/2020 nega l’agevolazione. A quel punto ragioni di cautela sia da parte del contribuente sia dei datori di lavoro, chiamati in causa quali sostituti di imposta e spesso comprensibilmente non propensi al rischio trattandosi di banche, assicurazioni e grandi imprese, fanno sì che ci si orienti verso il comportamento più cautelativo possibile. Che è quello di tassare ordinariamente i redditi in dichiarazione, salvo poi fare un’istanza di rimborso motivata col fatto che si ritiene di aver diritto all’agevolazione e si richiede indietro quanto versato in più. Secondo il principio cautelativo del solve et repete. Ma è a questo punto che sorgono i maggiori problemi.

Ci sono state infatti di recente una serie di pronunce di Cassazione, di cui le ultime sono l’ordinanza 30569 del 20 novembre 2025 e l’ordinanza 23526, depositata il 19 agosto 2025 (si veda al riguardo «Il Sole 24 Ore» del 20 agosto 2025), ma si annoverano anche la n. 34655 del 27 dicembre 2024 e la n. 15234 del 7 giugno 2025 che prestano il fianco ad alcune riflessioni critiche.

L’aspetto positivo di queste pronunce sta nel fatto che si sostiene come l’accesso al regime degli impatriati risulti solamente subordinato ai requisiti contenuti nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (oggi sostituito dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023 che ha riscritto la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati). Il che significa che esso può essere fatto valere anche con dichiarazioni integrative a favore o con istanza di rimborso. Senonché c’è un elemento negativo nel giudizio della Cassazione in quanto si dà una lettura che, a parere di chi scrive, risulta errata in relazione al comma 5-ter dell’articolo 16. Questa disposizione è stata introdotta ad hoc mediante l’articolo 5 comma 1 del Dl 34/2019 e rispondeva ad una specifica finalità: quella di far fruire delle agevolazioni in questione i cittadini italiani non iscritti all’Aire ma in precedenza residenti all’estero in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Per questi specifici soggetti – e si badi bene solo per questi – l’ultimo inciso del comma 5-ter prevede che non si faccia luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

Quindi la lettura della norma appare chiara: l’istanza di rimborso è vietata in relazione ai soli soggetti che non erano iscritti all’Aire. Ma per tutti quelli che viceversa lo erano perché erano andati all’estero seguendo tutti i formalismi, compresa la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, quella norma non dovrebbe valere. Il che significa che il diritto al rimborso dovrebbe sussistere in presenza delle condizioni che la norma pone per fruire del regime degli impatriati. Qui sembra stare il cortocircuito di queste prime pronunce di Cassazione. Ciò appare ancor più evidente se si va all’origine della disposizione che ha introdotto nel corpo dell’articolo 16 il comma 5-ter di cui si sta discutendo. Se infatti si analizzano la relazione illustrativa al Dl 34/19, le schede di lettura del Senato (dossier 19 giugno 2019, atto Camera 1807-A) la nota di lettura del Senato (giugno 2019 atto 1354) si nota in tutti i casi come la norma sia stata concepita con esplicito riferimento ai soggetti non iscritti all’Aire. Quindi negare il rimborso anche agli altri che erano ordinariamente iscritti sembrerebbe totalmente in contraddizione con la previsione e lo spirito della norma.

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