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20 Maggio 2026

Lo sconto sulla vendita delle auto soggetto a Iva

di Alessandro Germani


Non si è in presenza di mere anticipazioni finanziarie che, come tali, sono escluse da Iva bensì di somme che costituiscono degli sconti sul prezzo di vendita finale delle autovetture e che pertanto danno diritto alla detrazione dell’Iva ex articolo 26 del Dpr 633/72 in presenza di note di credito emesse dalle case automobilistiche per incentivare le vendite della rete dei concessionari. È questo il contenuto dell’ordinanza della Cassazione 13084 del 7 maggio che appare di rilievo in quanto legata ad ambiti di incentivazione commerciale più ampi e diffusi rispetto al caso specifico trattato dalla Corte.

La casistica verte sulla modalità per cui in principio la casa automobilistica a fronte delle vendite di auto effettuate emette delle note di credito a riduzione del prezzo per i concessionari in base ai volumi dell’anno precedente e quindi presuntivamente. Successivamente sono emesse delle note di debito che comportano l’assolvimento dell’Iva. Infine sulla base delle vendite effettivamente consuntivate (rispetto agli obiettivi) sono emesse le note di credito finali.

La società produttrice aveva quindi detratto l’Iva per via dello storno generato dall’emissione delle note di credito, mentre l’Agenzia in fase di verifica aveva contestato tale pratica sostenendo che si trattasse di cessioni di denaro, come tali escluse da Iva ex articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72. In primo e in secondo grado era stata data ragione al fisco.

Ma la Cassazione sovverte i ragionamenti in maniera del tutto condivisibile.

I giudici di legittimità ricordano che si tratta di comprendere se ci si trovi dinanzi a singole operazioni oppure se l’operazione sia unica perché la campagna mira a ridurre i prezzi ed è un tutt’uno con l’operazione originaria. Da questo punto di vista la Cassazione richiama la logica dell’accessorietà ex articolo 12 del Dpr 633/72 nonché della definizione della base imponibile ex articolo 13.

Ma viene richiamata anche la rilevante giurisprudenza unionale per cui un’operazione unica non può essere frazionata se ciò avviene in via artificiosa.

Pertanto secondo la Cassazione bisogna investigare l’operazione e la sua logica sottostante. La finalità delle campagne è quella di incentivare le vendite e far beneficiare i clienti finali di prezzi più vantaggiosi, passando attraverso le riduzioni di prezzo a favore dei concessionari. Il tutto consiste quindi in un unicum, per cui non si è in presenza di più prestazioni come avevano ritenuto sia l’Agenzia sia i giudici di merito, ma appunto di un’unica prestazione, dove quella accessoria è il mezzo per fruire al meglio del servizio principale.

Si è quindi in presenza di uno sconto (Cassazioni 8364/23 e 5675/25) che va a ridurre il prezzo di vendita, a differenza del premio che invece si lega al raggiungimento di un certo fatturato e intende incentivare futuri acquisti. Lo sconto, quindi, determina un’operazione soggetta a Iva e consente quindi la detrazione ex articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72, mentre il premio corrisponde a una cessione di denaro (che non costituisce cessione di beni) come tale non soggetta a Iva. La pronuncia appare importante e di vasta applicazione al di là del caso e del comparto specifico.

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