09 Maggio 2026
Le troppe presunzioni pro Fisco minano la certezza del diritto
di Alessandro Germani
In un’ottica basata sull’accertamento tributario e sulla certezza del diritto, come principi che scaturiscono dall’articolo 17 comma 1 della legge delega di riforma del sistema fiscale (legge 111/23) la Fondazione dei dottori commercialisti ha pubblicato l’8 maggio 2026 un interessante documento di ricerca.
Rispetto ai termini di decadenza quinquennali, per l’accertamento ex articolo 43 Dpr 600/73, esiste una tendenza a dilatare tali termini che retroagisce negativamente su tale certezza. Ciò è influenzato dalla Cassazione n. 8500/21 per cui in caso di componenti di reddito ad efficacia pluriennale (immobili, avviamento) di fatto il termine non si prescrive in base al periodo d’imposta del fatto generatore, ma si rivitalizza sempre per via del concorso del componente al reddito su più anni. Quindi il termine si “rinnova” di anno in anno. Ciò determina una sperequazione a favore dell’Agenzia che è stata evidenziata dallo stesso legislatore, che richiederebbe la necessità di porvi rimedio per riequilibrare gli effetti.
Altra tematica riguarda la certezza del diritto e accertamenti su presunzioni basate sul valore di mercato dei beni e dei servizi. Si tratta del valore normale ex articolo 9 del Tuir che opera in automatico in discipline come quella del transfer pricing (articolo 110 comma 7 del Tuir). Il documento evidenzia i limiti di tecniche di accertamento analitico-presuntive basate esclusivamente su dati desunti dal mercato o comunque “normalizzati”. La legge delega intende affrontare tale problematica proseguendo nel solco del Dlgs 147/15 che aveva sconfessato i fenomeni degli accertamenti dei corrispettivi derivanti da cessioni di immobili e di aziende e sul transfer price domestico. In sostanza per l’Amministrazione non dovrebbe bastare di determinare il valore di mercato, ma è necessario associarvi altri elementi probativi che può reperire nell’esercizio dei poteri istruttori previsti dalla legge. Tanto è vero che il tentativo del Dl 223/2006 di qualificare espressamente come presunzione lo scostamento fra il valore normale e il corrispettivo derivante da cessioni di beni immobili e relative pertinenze è naufragato con l’abrogazione di tale norma. Motivo per cui nell’ambito della legge delega andrebbe riaffermato il principio volto a evitare accertamenti non adeguatamente provati ma basati unicamente sullo scostamento del valore di mercato dei beni o dei servizi rispetto al corrispettivo delle specifiche operazioni risultante dalle scritture contabili.
Ulteriore tematica riguarda la presunzione di distribuzione di utili di società di capitali “familiari” o a ristretta base sociale. In tali casi per la Cassazione non si viola comunque il divieto di doppia presunzione per cui i redditi sono presunti una prima volta in capo alla società e successivamente in capo ai suoi soci. Saranno poi i soci a dover dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti dalla società, ma da questa accantonati o reinvestiti nella gestione sociale. In questo contesto totalmente pro fisco e penalizzante lato contribuente, sarebbe opportuno che il legislatore limitasse l’applicazione della presunzione in esame alle sole ipotesi di accertamento di utili non dichiarati. La presunzione non dovrebbe quindi operare in ipotesi quali costi effettivamente sostenuti anche se indeducibili, violazioni su accantonamenti e ammortamenti, rettifiche dei criteri di valutazione, errata applicazione del principio di competenza e della disciplina di transfer pricing, maggiori ricavi presunti con strumenti statistici. Sono tutti elementi che secondo la Fondazione dei commercialisti andrebbero soppesati per riguadagnare la certezza del diritto.
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