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06 Maggio 2026

Le polizze assicurative non sterilizzano la base imponibile Ac

di Alessandro Germani


Ai fini della disciplina agevolativa dell’Ace (oggi abrogata) le polizze assicurative non vanno a sterilizzare la base imponibile. È questa la conferma dei giudici di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 767 depositata lo scorso 10 aprile 2026, che ricalca l’impianto dei giudici di primo grado (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 ottobre 2024). Ciò anche per quanto concerne la circostanza per cui la posizione espressa dalle Entrate vincola al massimo gli uffici, ma essendo solo un parere di parte non riveste assolutamente alcuna funzione normativa.

I giudici di primo grado avevano già dato ragione alla società, affermando che, ai fini della sterilizzazione, non potevano essere ricomprese anche le polizze che, non essendo state citate nel testo normativo, non ci rientravano. D’altro canto, osserva la commissione di secondo grado che, all’epoca di emanazione del Dm 2017, il comma 1, lettera w-bis.3 dell’articolo 1 del Tuf, che richiama appunto i prodotti assicurativi, era già in vigore.

Secondo le Entrate, invece, le polizze assicurative sarebbero valori mobiliari in base alla lettera c) dell’articolo 1 del Tuf e quindi dovrebbero soggiacere alla sterilizzazione (riducendo quindi la base Ace per la contribuente). L’Ufficio fa leva in questa sua interpretazione sulla risposta 232 del 2022 per cui fra i valori e titoli mobiliari sarebbero da ricomprendere anche le polizze assicurative. Però secondo la Corte della Lombardia, come già concluso in primo grado, il Dm 2017, nell’attuare il comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/11, ha previsto che «per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), includendo altresì le quote di OICR». Pertanto il legislatore nell’ambito della sterilizzazione ha ricompreso i titoli quali obbligazioni, titoli di debito, i loro derivati e altri titoli simili mentre non sono affatto comprese le polizze assicurative.

La circostanza per cui poi le Entrate facciano leva sulla propria risposta a interpello è, per i giudici di merito, priva di consistenza. Ciò in quanto quella è la posizione dell’Agenzia che può, al più, vincolare i propri uffici ma non può avere alcuna funzione di tipo normativo che non le spetta.

La conferma dell’impianto di primo grado da parte dei giudici di secondo grado appare importante. Perché nel merito riconferma che le polizze assicurative non sterilizzano la base Ace in quanto tecnicamente non sono richiamate in quella norma. Ma a livello generale riaffermano anche un principio basilare che sovente si dimentica, ovvero che l’Ufficio è solo una parte rispetto all’altra (contribuente), motivo per cui le sue istruzioni (circolari, risoluzioni, risposte) non possono avere valore normativo.

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