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02 Settembre 2025

Le perdite non cancellano i benefici

di Alessandro Germani


La misura dell’Ires premiale dalla sua introduzione appare di complessa applicazione e probabilmente necessita di una rivisitazione finalizzata a renderne più semplice l’utilizzo. Infatti le condizioni relative all’accantonamento dell’utile, all’effettuazione di investimenti rilevanti e all’incremento della base occupazionale creano dei vincoli piuttosto stringenti. All’interno di questo quadro la misura presenta invece un certo appeal per ciò che concerne l’utilizzo delle perdite (si veda il Sole 24 Ore del 12 agosto). Infatti è evidente che se una società, in presenza di tutti i requisiti previsti dall’agevolazione, abbia delle perdite pregresse in grado di abbattere il reddito di periodo conseguito, ciò frustrerebbe la possibilità di beneficiare dell’Ires premiale al 20%. Mentre se quelle perdite non devono essere prioritariamente utilizzate, ciò consente di beneficiare intanto della riduzione di aliquota di 4 punti, tassando i redditi conseguiti al 20%, rinviando poi l’utilizzo di quelle perdite a sconto di futuri redditi da tassare in misura piena.

Questo principio è stato previsto sia a livello di singola entità sia di consolidato fiscale (sia nazionale che mondiale). Infatti l’articolo 13, comma 2, del Dm dell’8 agosto 2025 stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, in deroga all’articolo 84 del Tuir, hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’aliquota Ires ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta precedenti. La facoltà (e si badi bene non l’obbligo) attribuisce quindi la possibilità di beneficiare dell’aliquota agevolata anche in presenza di perdite. Lo stesso concetto è stabilito poi dall’articolo 8 del citato Dm a livello di consolidato fiscale. Questa previsione, applicabile dunque sia su base singola che consolidata, disinnesca il principio stabilito dalle Entrate attraverso la circolare 25/E/12 par. 5.8 per cui «in ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile».

Per ciò che concerne l’applicazione di questa previsione di favore nell’ambito del consolidato fiscale tornano assai utili i chiarimenti e gli esempi forniti dalla relazione illustrativa al decreto. Perché nell’ambito della fiscal unit potranno esserci imprese in perdita, imprese in utile con diritto all’agevolazione (aliquota al 20%) e imprese in utile senza diritto all’agevolazione (aliquota ordinaria al 24%). In base alla relazione in presenza di un reddito della fiscal unit positivo si possono verificare due scenari:

il reddito delle imprese con aliquota ordinaria è integralmente assorbito dalle perdite conseguite nel medesimo periodo di riferimento dalle altre consolidate, con la conseguenza che al reddito complessivo globale residuo si applica l’aliquota ridotta;

il reddito delle imprese con aliquota ordinaria non è integralmente assorbito dalle perdite delle altre società del consolidato, con la conseguenza che il reddito complessivo globale deve essere suddiviso in due sezioni cui applicare, rispettivamente, l’aliquota ordinaria e quella ridotta.

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