04 Luglio 2026
La trasformazione delle Dta non è liberamente cedibile
di Alessandro Germani
Ai finiI crediti d’imposta da trasformazione di Dta non sono liberamente cedibili ex articolo 1260 Codice civile ma solo nel ristretto ambito degli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr 602/73. Questa la consulenza giuridica n. 8 di ieri dell’agenzia delel Entrate.
Essa si innesta sulla risoluzione 73/E/25 (si veda il Sole 24 Ore del 30 dicembre 2025). Di fatto l’associazione istante sostiene la libera trasferibilità dei crediti ex articolo 1260 Codice civile citato con utilizzazione in compensazione da parte dell’acquirente, rispetto alla procedura dell’articolo 43-bis che circoscrive la circolazione alla preventiva richiesta di rimborso.
L’Agenzia ribadisce che nel caso di specie non si può ricorrere alla cedibilità dei crediti ex articolo 1260 Codice civile né che si applichi la risoluzione 15/E/10 in tema di incentivi all’acquisto di auto ecologiche. In tali casi il credito sorgeva in capo al costruttore del veicolo a fronte di una mera anticipazione di somme effettuata per conto dello Stato. Nel caso di specie l’Agenzia ribadisce le conclusioni della risoluzione 73/E e delle risposte 253, 259 e 300 del 2025 per cui la cessione dei crediti da Dta a terzi, fuori da quelle infragruppo, va effettuata ai sensi dell’articolo 43-bis del Dpr 602/73.
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