02 Dicembre 2025
La tassazione disallineata non è abuso del diritto
di Alessandro Germani
Il disallineamento temporale esistente fra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti, che avviene alla percezione dei medesimi e quindi alla scadenza in una obbligazione one coupon, e la deduzione degli interessi passivi da parte della società emittente, che invece avviene a seguito della loro iscrizione pro rata temporis lungo la durata del prestito ma senza che siano corrisposti, non costituisce fattispecie di abuso del diritto. Quindi il disallineamento temporale è spiegabile con la logica del differente timing di tassazione (e deduzione) che riguarda le due tipologie di interessi (attivi e passivi). Questa la risposta n. 299 di ieri.
Una società deve emettere un prestito obbligazionario subordinato con un orizzonte temporale di 15/20 anni. Le obbligazioni prevedono un’unica cedola alla scadenza e verranno sottoscritte da soci, amministratori, dipendenti e terzi investitori in generale. La società istante rappresenta che gli interessi attivi saranno tassati in capo ai percettori in base all’articolo 26 comma 4 del Tuir, quindi a titolo di acconto per imprenditori individuali, società di persone e società di capitali, a titolo di imposta invece negli altri casi ovvero persone fisiche fuori dal regime di impresa ed enti non commerciali.
Il dubbio nasce dalla circostanza per cui la società deduce gli interessi passivi a mano a mano che li contabilizza, mentre l’investitore li tassa per cassa, quindi in un’obbligazione one coupon tutto alla scadenza.
L’Agenzia rammenta che in base all’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 vanno colpite con l’abuso del diritto quelle situazioni in cui si manifestano una serie di atti negoziali che tra loro si elidono in modo tale da riportare il contribuente alla situazione originaria.
Nel caso di specie il disallineamento fra le due fattispecie di interessi non costituisce fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/00.
La finalità dell’emissione obbligazionaria è quella di raccogliere le risorse necessarie ad un piano di finanziamento di investimenti strategici. Per le Entrate lo sfasamento temporale fra le due componenti economiche è figlio della logica delle obbligazioni di tipo one coupon.
La pronuncia appare interessante perché conferma che determinati meccanismi di deduzione e tassazione secondo regole differenti (per esempio, per competenza gli interessi passivi, per cassa quelli attivi) è genuinamente imputabile alla logica finanziaria di una determinata operazione, che nel caso specifico è l’emissione obbligazionaria one coupon.
Viene ribadito quindi che il disallineamento temporale non può mai essere causa di una situazione abusiva. Quindi se un soggetto deduce pro rata temporis in base alla corretta contabilizzazione mentre l’altro tassa all’atto della percezione ciò è perfettamente lecito.
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