01 Novembre 2025
La Srl per i diritti di immagine non comporta abuso del diritto
di Alessandro Germani
Non costituisce abuso del diritto la costituzione di una struttura societaria per lo sfruttamento dei diritti di immagine considerato che il risparmio di imposta è stato quantificato solo nell’1 per cento. Questa l’ordinanza della Cassazione n. 28783 depositata ieri in relazione alla vicenda di Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, che è stato difeso nella vicenda da Giuseppe Marini. Ma vediamo i fatti contestati dall’agenzia delle Entrate nel merito.
La società veniva costituita nel 2008 dal calciatore assieme al fratello per promuovere la sua immagine, gestire la pubblicità, organizzare attività sportiva, sempre connessa allo sfruttamento dei diritti di immagine del contribuente. A seguito di indagine della Guardia di finanza nel Pvc si contestava il carattere fraudolento della società, quale fittizia interposizione di soggetto fiscale, privo di sostanza economica reale, unicamente teso al vantaggio di imposta. Viene stigmatizzato il fatto che la società fosse detenuta al 95% dal giocatore e al 5% dal fratello, non avesse struttura ricorrendo a terzi per la attività pubblicitarie e la cessione dei diritti di immagine del giocatore fosse avvenuta senza corrispettivo. Pertanto si riprendevano a tassazione ai fini Irpef gli anni fiscali interessati dall’indagine. Nei due gradi di giudizio di merito il calciatore otteneva ragione, valutando positivamente i giudici il fatto che il risparmio di imposta fosse limitato all’1%, come dimostrato dalla perizia di parte presentata dal contribuente.
Per il giudice di legittimità la vicenda riguarda l’abuso del diritto, che emerge in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica. Vi è condotta abusiva in assenza di ragioni economiche, quando vi siano assetti di anormalità economica (Cassazione 27158/21). L’abuso del diritto (oggi articolo 10-bis della legge 212/2000, ieri articolo 37-bis del Dpr 600/1973) non contiene un’elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che mira a colpire le costruzioni di puro artificio. Per la Corte appare dirimente, comunque, il fatto che il risparmio d’imposta sia stato solo dell’1%, come la perizia di parte ha evidenziato non essendo stata contestata.
Sono state giustificate tutte le contestazioni, relative al dosaggio nel capitale da parte dei due fratelli, alla cessione gratuita dei diritti in un momento in cui il valore era limitato, alla scelta del fratello stesso come socio. Il vantaggio fiscale è stato marginale e del resto la perizia di parte privata non è stata contestata. Né per la Corte è accoglibile il rilievo relativo ai costi dedotti con lo schermo societario e che non lo sarebbero stati in assenza dello stesso schermo. Per tutti questi motivi viene data ragione all’ex calciatore con condanna alle spese per l’erario.
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