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01 Maggio 2025

La scissione della società semplice non è abusiva

di Alessandro Germani


La scissione non proporzionale di società semplice a favore di altre tre società semplici di proprietà di tre eredi non è abusiva. È la risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 124 di ieri, la prima in questo ambito da quando è stato emanato l’atto di indirizzo sull’abuso del diritto del 27 febbraio 2025.

Una società semplice, detenuta al 100% da Tizia con la sorella Caia come socio d’opera, ha partecipazioni in due società immobiliari e in una società agricola. A seguito del decesso di Tizia le partecipazioni vanno in comunione ereditaria a tre eredi in misura pari a 1/3 ciascuno. Poiché gli eredi manifestano finalità differenti, optano per una scissione a favore di tre società semplici ognuna posseduta al 100% da ciascuno dei tre eredi e con Caia come socio d’opera. Le newco assumeranno gli asset secondo il loro valore fiscale presso la scissa, i soci assumeranno come valore fiscale delle quote concambiate quello detenuto nella scissa e non sono previste cessioni di partecipazioni. Per l’istante l’operazione non è abusiva in quanto la scissione non comporta un vantaggio fiscale rispetto alla liquidazione con assegnazione dei beni che comunque non comporterebbe imposizione.

Nella risposta l’Agenzia ribadisce che l’analisi antiabuso analizza il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
  • l’assenza di sostanza economica dell’operazione;
  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Basta che manchi uno dei tre presupposti per decretare la non abusività dell’operazione.

La risposta cita anche il recente atto di indirizzo del 27 febbraio scorso, che ha evidenziato come la realizzazione del vantaggio fiscale indebito sia il punto di partenza assoluto. Solo se si verificano tutti e tre i presupposti allora bisognerà investigare se ci siano delle ragioni extrafiscali non marginali.

Venendo all’esame del caso di specie l’Agenzia richiama nuovamente l’atto di indirizzo, per cui in presenza di singole operazioni per stabilire se ci sia indebito vantaggio fiscale bisogna guardare alla «ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata». Il reddito delle società semplici si determina con le regole dell’articolo 8 del Tuir per le persone fisiche, come somma dei vari redditi dell’articolo 6 e poi si imputa per trasparenza (articolo 5). Per l’Agenzia (risposte n. 309/21 e 91/18) la scissione è operazione neutrale solo se le società coinvolte producono reddito d’impresa. Nel caso della società semplice, invece, si determina un trasferimento di beni che tuttavia non è assoggettato ad alcuno dei casi dell’articolo 67, Tuir e quindi non dà luogo ad imposizione. Pertanto la scissione a favore di tre newco sempre società semplici comporta il trasferimento di beni dalla scissa alle beneficiarie ma senza effetti reddituali ex articolo 67 del Tuir. Ciò a condizione che non vi siano ristori, in denaro o in natura, tra i soci concambianti. Pertanto l’Agenzia conclude che non vi è alcun vantaggio indebito ed esclude la natura abusiva dell’operazione.

La pronuncia è la prima dopo il recente atto di indirizzo. Che ha già evidenziato come un’operazione singola (come è il caso di specie) è più semplice da analizzare rispetto a una sequenza di operazioni. Sarà interessante vedere nelle prossime risposte, in caso di sequenza, come verranno articolati i ragionamenti che sulle varie operazioni l’atto ha delineato.

Una circolare ad hoc sul tema potrebbe essere di grosso ausilio agli operatori e nella logica della certezza del diritto.

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