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04 Marzo 2025

La rinuncia al credito non è tassata per la società

di Alessandro Germani


In presenza di rinunce da parte dei soci al credito per dividendi deliberati dalla società non si configura alcuna sopravvenienza attiva tassata ma si applica la ritenuta per via dell’incasso giuridico. Ciò in base alla risposta a interpello 59/2025 delle Entrate.

Una società aveva deliberato nel 2021 di distribuire degli utili del 2020, salvo poi non procedere perché prima gli effetti del Covid e poi le vicende belliche internazionali hanno consigliato di mantenere una maggior patrimonializzazione. Ci si chiede quindi quali effetti ci siano fiscalmente per i soci persone fisiche e per la società.

Trattandosi di utili del 2020 l’Agenzia chiarisce che gli stessi sono assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%, non riguardando utili prodotti entro il 31 dicembre 2017 e deliberati come distribuzione nell’arco 2018-2022. Viene poi confermato che la rinuncia del socio al credito non costituisce sopravvenienza attiva tassata per la società. Infatti l’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir introdotto col decreto internazionalizzazione del 2015 stabilisce che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Tuttavia la risoluzione 124/E/17 (relativa al trattamento di fine mandato amministratori) aveva chiarito che nel caso di soci persone fisiche non vi è alcuna differenza fra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, per cui non si genera sopravvenienza attiva tassata per la società e non si ritiene necessaria la comunicazione del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia. Infatti la mancata coincidenza fra valore nominale dei crediti e valore fiscale può sussistere solo nel reddito d’impresa.

La società aveva chiesto altresì conferma circa il fatto che la rinuncia comportasse un giroconto fra la posta di debito e quella di equity in cui i dividendi oggetto di rinuncia sono destinati a tornare. L’Agenzia non prende posizione sugli aspetti contabili pur ribadendo che l’operazione non comporta tassazione per la società. Ma invece ribadisce che va operata la ritenuta sul dividendo secondo la ben nota teoria dell’incasso giuridico (circolare 73/E/94), secondo cui anche la rinuncia comporterebbe in sostanza l’avvenuto incasso del dividendo da cui scatterebbe l’obbligo di ritenuta d’imposta del 26% ex articolo 27 del Dpr 600/73.

Va notato quindi come l’Agenzia insista nella tesi dell’incasso giuridico, istituto non previsto sul piano legislativo ma confermato da precedenti giurisprudenziali. Ciò sebbene di recente (Cassazione 16595/23) in tema di credito da interessi di finanziamento anche i giudici di legittimità abbiano superato la tesi dell’incasso giuridico, aderendo alla dottrina (Aidc 201/18).

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