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04 Marzo 2025

Buoni pasto, per la società emittente in bilancio rileva solo la commissione

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la versione definitiva della risposta a un quesito in consultazione sino al 10 gennaio 2025. È ribadito che una società che emette buoni pasto contabilizza i ricavi al netto dei costi sostenuti e pertanto rileva la sola commissione ricevuta: la versione definitiva contiene modifiche formali per un riallineamento con il principio contabile Oic 34 in materia di ricavi. La titolazione è ora più generale, essendo riferita a «Titoli di legittimazione per servizi sostitutivi di mensa (Buoni pasto)»: inoltre è meglio descritto il funzionamento dei buoni pasto.

La società emette buoni per un servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto) che sono ceduti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. I dipendenti non possono restituire i buoni pasto all’emittente (società che ha posto il quesito) e l’emittente non ha responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato fornisce al dipendente. Dopo l’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo, applicato al valore facciale del buono pasto, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra emittente e esercizio convenzionato.

L’emittente pertanto incassa somme dai datori di lavoro che poi attribuisce agli esercizi convenzionati presso i quali il dipendente ha utilizzato i buoni pasto: somme che incassa e versa a terzi ma non di sua competenza. In sostanza un rapporto trilaterale: datore di lavoro, emittente dei buoni e esercizio convenzionato che fornisce i pasti.

L’emittente che agisce per conto degli esercizi convenzionati deve rilevare il ricavo, costituito dalla sola commissione, al netto dei costi sostenuti: il ricavo è rilevato nel momento in cui avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del paragrafo 23 dell’Oic 34 (la bozza prevedeva la rilevazione ricavo al momento della consegna dei buoni pasto al datore di lavoro in quanto in quel momento la società emittente aveva completato la propria prestazione e il valore della commissione risulta ragionevolmente certo). Per quanto prevede il paragrafo 14 dell’Oic 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali o elaborazioni statistiche. In sostanza, si applica il paragrafo A 6 dell’Oic 34 «Ricavi» (si veda il box in alto).

A ben vedere si tratta di una prestazione di servizi e, pertanto, non sussiste alcun rischio di magazzino, situazione generalmente tipica delle cessioni di beni. La risposta conclude precisando che il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’Oic 34 (esercizio 2024), pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 del principio contabile in questione.

Significa che eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’Oic 29 in tema di cambiamenti di principi contabili: la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso (2024). Inoltre è consentita l’applicazione prospettica applicando il principio contabile solo ai contratti che sono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione dello stesso, ovvero dall’esercizio 2024.

La risposta, al di là del caso specifico, può essere utile per risolvere situazioni e casi simili che riguardano, per esempio, i riaddebiti dei sinistri delle compagnie di assicurazione e tutte quelle situazioni in cui si agisce in nome e per conto di terzi. Prima di decidere il trattamento contabile si devono attentamente considerare le singole e specifiche condizioni contrattuali in termini di rischi, responsabilità e potere di fissazione del prezzo.

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