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16 Luglio 2025

La rilevanza influenza le decisioni economiche

di Alessandro Germani


A seguito delle modifiche dello schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 luglio la correzione degli errori contabili a partire dal 2025 riguarda solo quelli non rilevanti. Mentre per quelli rilevanti si dovrà continuare a utilizzare la dichiarazione integrativa.

La scelta del legislatore presuppone l’individuazione dell’errore, ovvero di quello non rilevante che consente la correzione in bilancio, a differenza di quello rilevante che invece necessita di un’integrativa. Per semplicità facciamo riferimento all’Oic 29 per i soggetti nazionali, ricordando che per quelli internazionali il riferimento è invece allo Ias 8. L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa (Oic 29, paragrafo 10). In base al paragrafo 46 un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. In base al paragrafo 53 in alcuni casi un errore commesso nell’esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio. Tuttavia secondo l’Oic ciò comporta l’effettuazione di valutazioni di tipo giuridico che esulano dal perimetro del principio contabile stesso.

Emerge in ogni caso la circostanza per cui la definizione dell’errore – rilevante o non rilevante – che viene fornita dal principio contabile è di tipo concettuale e non riporta mai casi specifici. D’altro canto, la natura stessa dei principi contabili è tale per cui non sono mai casistici ma si limitano a riportare dei criteri all’interno dei quali il redattore del bilancio deve essere in grado di inquadrare la propria fattispecie. Ciò vale evidentemente anche per la definizione dell’errore. Tuttavia, la circostanza per cui ci si è basati, nel nuovo impianto normativo, sulle definizioni dei principi nazionali e internazionali comporta una difficoltà pratica. Perché non esiste un’estrinsecazione di ciò che è errore rilevante e di ciò che non lo è, dovendosi applicare al caso di specie i criteri sulla base della natura qualitativa e degli aspetti quantitativi.

Tirando le fila, considerato che la correzione degli errori contabili in bilancio è riservata a quelli non rilevanti, tali saranno quei classici appostamenti errati di cui non si hanno sufficienti informazioni nel fast close. Tipicamente ciò riguarderà quegli addebiti che potranno essere indirizzati a una società italiana dal gruppo di appartenenza, a livello ad esempio di management fees o di costi It. In tal caso se nell’anno «n» è stato stanziato 100 ma il costo effettivo, conosciuto dopo il fast close o la chiusura di bilancio, è di 120, la differenza di 20 costituirà una sopravvenienza passiva deducibile in presenza delle altre condizioni stabilite dalla norma. Parimenti, come chiarito nella relazione illustrativa, se il costo effettivo si manifesterà in «n+1» pari a 80, vi sarà una sopravvenienza attiva di 20 che risulterà imponibile, ma senza applicazione di sanzioni. Tutto ciò transita naturalmente a conto economico fra le sopravvenienze. Se la dimensione dovesse uscire dai canoni, trattandosi di errore rilevante verrebbe gestito a livello di patrimonio netto e richiederebbe ai fini fiscali di operare con un’integrativa. Ma non c’è dubbio che la complessità e la soggettività richiederanno una stretta condivisione di queste poste con i revisori.

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