21 Gennaio 2026
La manovra aumenta le distanze tra fisco e bilanci
di Alessandro Germani
La manovra 2026 (legge 199/2025) interviene su tre casistiche relative al reddito di impresa (azioni proprie, premi ai dipendenti in denaro e deduzione di intangibles) prevedendo delle regole fiscali che si discostano dal comportamento contabile adottato e che generano quindi una proliferazione di doppi binari. La direzione imboccata appare singolare perché costituisce l’esatto opposto di quanto stabilito nei principi della legge delega di riforma del sistema fiscale, che punta a delle semplificazioni raggiungibili (anche, se non soprattutto) mediante l’eliminazione dei doppi binari.
La norma in questione era contenuta nell’articolo 32 del disegno di legge di Bilancio originario e non è stata nella sostanza modificata nel corso dell’iter parlamentare, passando probabilmente sottotraccia rispetto ad altre misure che hanno destato maggiore scalpore e interesse. Nella versione definitiva della legge 199/25 queste disposizioni sono contenute ai commi 131 e 132 dell’articolo unico.
Già l’incipit normativo lascia perplessi perché richiama princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 6 e 9 della legge 111/2023 (delega fiscale). In particolare l’articolo 9, al comma 1 lettera c), prevede proprio di semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, limitando le ipotesi di doppi binari e quindi di variazioni ad hoc da apportare in dichiarazione. Che è l’esatto opposto di ciò che si va a generare adesso.
Altro elemento singolare è il fatto che l’introduzione delle tre previsioni è relativa al solo 2026, in quanto si richiama espressamente la validità «per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025». Anche questo aspetto merita più di qualche riflessione, dal momento che introdurre disposizioni con modifiche impattanti per un solo periodo d’imposta non sembra una scelta particolarmente felice. Veniamo quindi al merito delle tre previsioni (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 23 ottobre 2025 e 25 ottobre 2025).
La prima riguarda la cessione delle azioni proprie per cui si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione e il relativo costo di acquisto. La casistica riguarda tanto le ipotesi classiche di cessione delle azioni proprie acquistate quanto i casi in cui scatta l’obbligo di alienazione di azioni acquistate in divieto (articolo 2357 comma 4, articolo 2357-bis comma 2, articolo 2359-ter e articolo 121 del Tuf). Va considerato che fino oggi queste cessioni non avevano rilevanza fiscale perché si operava secondo il principio di derivazione dal bilancio (articolo 83 del Tuir). Ora poiché con il Dlgs 139/15 queste operazioni si rilevavano solo a livello di patrimonio netto mediante l’iscrizione di una riserva negativa (per acquisto di azioni proprie), fiscalmente non si determinavano effetti. Ora viene invece disinnescata la derivazione, previsto che la cessione determina fiscalmente un ricavo, azionato quindi un doppio binario fra i due comportamenti. La disposizione fa comunque esplicito riferimento alle sole cessioni, motivo per cui il semplice annullamento delle azioni facente seguito al buy back non dovrebbe essere interessato dalla modifica.
Le altre due previsioni riguardano invece espressamente i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi internazionali Ias/Ifrs. La prima va direttamente a modificare l’articolo 95 comma 6-bis del Tuir prevedendo che la deducibilità del costo dei piani destinati ai dipendenti sia rinviata al momento dell’assegnazione del premio in denaro (questa è la novità della legge di Bilancio 2026) o del premio in azioni (questa previsione era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025). Di fatto, quindi, la regola introdotta lo scorso anno per l’assegnazione dei piani azionari con il differimento della deduzione all’atto dell’assegnazione stessa viene estesa anche a quei premi in denaro che si basano sui valori azionari (phantom stock). Prescindendo quindi dalla contabilizzazione dell’onere che avviene invece secondo una logica di maturazione (pro rata temporis).
Infine sempre per i soli soggetti Ias la deduzione degli intangibles (marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita) è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Prima la deduzione avveniva a prescindere, oggi invece viene legata a un impairment contabile, senza il quale non è più consentita.
Tutte e tre le casistiche analizzate prevedono un prospetto ad hoc di monitoraggio in dichiarazione, anche questo elemento che non semplifica la vita delle imprese. Se si considera che in base alla relazione tecnica della manovra non sono stati ascritti effetti di gettito, probabilmente ci sarebbe il tempo necessario per valutare un dietrofront che valorizzi piuttosto la semplificazione e la riduzione dei doppi binari richiesti dalla legge delega.
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