18 Marzo 2026
La fusione tra Oicr esterie fondi italiani non è tassata
di Alessandro Germani
La fusione fra due fondi di investimento mobiliare di diritto italiano e due comparti di un Oicr lussemburghese non è soggetta a tassazione né diretta né indiretta. È questa la risposta a interpello 69 del 6 marzo 2026.
Due fondi feeder hanno investito in una Sicav lussemburghese. Per semplificare lo schema di investimento e ridurre i costi si procede alla fusione fra i comparti della Sicav e i fondi italiani; i quotisti dei fondi feeder riceveranno in cambio le azioni dei due comparti lussemburghesi.
L’agenzia delle Entrate chiarisce che la fusione relativa ad Oicvm è disciplinata dalla direttiva 2009/65/CE (direttiva Ucits); inoltre la fusione nazionale e quella transfrontaliera di Oicr sono disciplinate dagli articoli 40-bis e 40-ter del Tuf. Lo stesso regolamento di Bankitalia del 2015 definisce la fusione di Oicr come l’operazione in cui un Oicr o un suo comparto si estingue trasferendo le proprie attività e passività ad un altro Oicr o ad un suo comparto. I partecipanti dell’Oicr che viene fuso ricevono azioni o quote dell’Oicr ricevente. Ai fini delle imposte dirette, gli Oicr istituiti in Italia sono soggetti passivi Ires quali enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir) ma sono esenti dalle imposte sul reddito (articolo 73, comma 5-quinquies) a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale da parte delle competenti Authority.
La risposta a interpello 206 del 2024 (si veda Il Sole 24 Ore del 19 ottobre 2024) ha chiarito che una fusione transfrontaliera di comparti di fondi lussemburghesi incorporati in Oicvm italiani di nuova costituzione è neutrale e, come tale, non comporta profili di entry tax. Lo stesso vale per la fusione odierna che ha solo verso opposto, in quanto sono i due comparti del fondo master lussemburghese che incorporano i fondi italiani. Non si verifica alcun evento realizzativo, motivo per cui la fusione rappresenta un evento fiscalmente neutrale.
Sul fronte Iva l’operazione non rileva in quanto non si verifica né una cessione di beni né una prestazione di servizi. Non si applica nemmeno l’imposta di registro perché si tratta di fattispecie dell’articolo 7 della Tabella annessa al Tur che esclude gli atti di istituzione dei fondi comuni di investimento, le sottoscrizioni e i rimborsi. In caso di registrazione l’imposta, comunque, sarebbe in misura fissa, e lo stesso dicasi in caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In capo ai quotisti residenti la partecipazione a un Oicr può dar luogo a redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria o redditi d’impresa. Ai sensi dell’articolo 26-quinquies del Dpr 600/73 si applica la ritenuta in caso di distribuzione di un provento al quotista.
Nel caso di proventi da Oicr esteri per i quotisti residenti la logica è la stessa del caso in cui si detengano Oicr italiani.
Per l’agenzia delle Entrate la fusione non è, comunque, nemmeno un’operazione di switch perché non si verifica il rimborso e la successiva sottoscrizione di quote. È quindi un evento del tutto neutrale.
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