21 Ottobre 2025
La dividend exemption resta in salvo con partecipazioni dirette almeno del 10%
di Alessandro Germani
Il disegno di legge di Bilancio, nella bozza disponibile, prevede una limitazione al meccanismo della dividend exemption introdotto con la riforma Ires del 2003 e che ha da sempre circoscritto l’imponibilità dei dividendi alla misura del 95% (di pari passo con la participation exemption in caso di cessione delle partecipazioni con i requisiti). Così la stretta prevede che il beneficio si mantenga solo in presenza di partecipazioni dirette al capitale non inferiori al 10 per cento. Questo vale sia per i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori (laddove l’imponibilità parziale varia dal 40% al 49,72% al 58,14% a seconda del periodo di produzione dell’utile) sia per quelli percepiti da soggetti Ires, nel qual caso l’esenzione è sul 95% dei dividendi percepiti.
La modifica è contenuta nell’attuale articolo 18 del disegno di legge di bilancio. Esso interviene in primis sull’articolo 59 del Tuir che riguarda i dividendi percepiti da soggetti Irpef imprenditori e provenienti da società soggette a Ires. In tali situazioni la parziale imponibilità dei dividendi è limitata ai casi in cui si detiene una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento. Accanto alle partecipazioni dirette, si considerano anche quelle indirette tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Ma la fattispecie che probabilmente incide maggiormente per frequenza e modifica dei meccanismi consolidati da oltre vent’anni riguarda i dividendi endosocietari dell’articolo 89 del Tuir. Qui la regola attuale prevede che per quelli distribuiti dai soggetti Ires (società ed enti commerciali, enti non commerciali per l’attività commerciale svolta) all’atto della percezione siano esclusi dal reddito della società o ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La modifica proposta limita l’esclusione ai casi di partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ma si considerano sempre anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate, tenendo conto della demoltiplicazione del requisito del controllo.
La norma si prefigge di intervenire anche nei casi di distribuzioni di utili provenienti da società ed enti non residenti nel territorio dello Stato. Infatti l’attuale articolo 89, comma 3, del Tuir prevede l’imposizione integrale (in taluni casi al 50%) degli utili provenienti da imprese localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, mentre nel caso di Stati white list vale la regola del parziale assoggettamento al reddito nella misura limitata del 5%. Coerentemente anche in questo ultimo caso si pone il vincolo della partecipazione diretta al capitale non inferiore al 10 per cento e la previsione che nel conteggio si debba tenere conto anche delle partecipazioni detenute per il tramite di controllate e della demoltiplicazione.
La norma si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Quindi sembra guardarsi alla delibera e non alla materiale distribuzione. Per gli acconti relativi al periodo d’imposta 2026 (per i soggetti solari) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo. È demandato a uno o più decreto del Mef l’emanazione di eventuali disposizioni di coordinamento.
In ambiti infragruppo dove nella sostanza c’è il requisito del controllo e in generale laddove si detengano delle partecipazioni superiori al 10 per cento del capitale le distribuzioni endosocietarie non sembrerebbero colpite dalla nuova previsione. Viceversa, nei casi di partecipazioni minoritarie (tendenzialmente di trading), individuate al di sotto del 10 per cento del capitale, verrebbe meno la parziale imponibilità del 5% dei dividendi percepiti. Al di là dell’aggravio fiscale non irrilevante, in presenza di flussi cospicui di dividendi potrà essere utile contabilizzarli a parte per avere un immediato riscontro degli importi che non beneficiano più della detassazione al 95 per cento.
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