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21 Novembre 2025

La correzione semplificata pesa l’impatto dell’errore contabile

di Alessandro Germani


Il processo di correzione ai fini fiscali degli errori contabili è stato riformulato nel correttivo Irpef Ires approvato ieri definitivamente dal Consiglio dei ministri. Una delle principali modifiche, che determinano una stretta dei criteri che rendono possibile applicare la procedura, passa dal concetto di rilevanza dell’errore, visto che la correzione in bilancio è riservata ai soli errori non rilevanti, mentre per quelli rilevanti bisognerà passare dall’integrativa. Il concetto di errore è declinato a livello nazionale dall’Oic 29 e al livello internazionale dallo Ias 8.

Guardando al piano nazionale, il paragrafo 44 dell’Oic 29 definisce l’errore nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Immaginiamo quindi di trovarci in una situazione di fast close in cui determinate informazioni a ridosso della fine dell’anno possono non essere disponibili. Se lo divengono alcuni mesi dopo, se si guarda strettamente alla nozione di errore dell’Oic 29 è possibile che non si rientri in quella situazione perché le informazioni necessarie all’epoca (del bilancio) non si avevano. Da questo punto di vista sarebbe preferibile – ma qui siamo nel campo di una buona prassi da seguire, per quanto possibile, nella predisposizione del bilancio in base ai fatti contabili e alle informazioni – cercare di anticipare quanto può possibile gli eventi e le situazioni. Magari sottostimandole o sovrastimandole, il che comporterà poi solo un aggiustamento nell’anno successivo.

L’altro aspetto riguarda poi la rilevanza dell’errore, in quanto la procedura viene ora riservata ai soli errori non rilevanti. In base al paragrafo 46 dell’Oic 29 un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. Questi concetti sono perfettamente in linea col concetto di rilevanza sancito dall’Oic 11 (paragrafo 36-42) e dall’articolo 2423, comma 4, del Codice civile.

A questo punto però il concetto di rilevanza, che è sicuramente soggettivo e ha un connotato sia qualitativo che quantitativo, deve in qualche modo essere declinato. Trattandosi di tematica in primis contabile, indubbiamente ciò potrà aprire un’interlocuzione coi revisori della società. Senza pretesa di esaustività sull’argomento, un qualche ausilio può derivare in prima battuta dai principi di revisione Isa Italia 315, 320 e 450. Che in tema di significatività dell’errore (o di materialità) puntano anch’essi alla circostanza per cui l’errore possa influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. E richiamano come valori di riferimento indicatori, quali l’utile prima delle imposte, i ricavi totali, l’utile lordo e i costi totali, il totale del patrimonio netto ovvero il valore dell’attivo netto, all’interno dei quali bisognerà poi scegliere quello più adeguato. Non essendovi tuttavia delle indicazioni numeriche, il passaggio successivo potrà essere quello di fare riferimento a quei parametri che sono individuati nella guida del Cndcec del 2018, in linea con l’Ifac (International federation of accountants). Così a livello di ricavi è indicato un minimo dell’1% e un massimo del 3%, per il risultato operativo dal 3% al 7%, per il totale dell’attivo dall’1% al 3%, per il patrimonio netto dal 3% al 5%.

A quel punto scegliendo il parametro che risulta maggiormente significativo rispetto al caso di specie (ad esempio i ricavi) poi si tratterà di determinare la significatività complessiva. Immaginiamo che si scelga una percentuale del 2%, su un fatturato di 100 milioni di euro si perviene a 2 milioni di euro. Si passa poi a determinare la significatività operativa, che generalmente si pone al di sotto di quella complessiva di una percentuale che oscilla fra il 15% e il 40%. Qualora ad esempio si fissi il 30%, si perviene ad un importo pari a 1,4 milioni di euro. In questo modo si arriva ad un parametro che, con tutti i limiti del caso e le approssimazioni, può comunque fornire una base per fissare la rilevanza dell’errore.

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