10 Marzo 2026
La Capital tax svizzera non detraibile ai fini della disciplina Cfc
di Alessandro Germani
Non è detraibile la Capital tax assolta in Svizzera ai fini della disciplina della Cfc (controlled foreign companies) relativa all’imposta dovuta in Italia in base all’articolo 167 del Tuir. Ciò in quanto tale imposta non si configura come imposta sui redditi. È questa la risposta n. 70 del 6 marzo 2026.
È da notare che si tratta di una risposta che scaturisce da una interlocuzione di cooperative compliance (adempimento collaborativo). Infatti la società aveva presentato interpello e le Entrate avevano seguito la (nuova) procedura di invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole ex articolo 9-bis del Dm 15 giugno 2016 modificato nel 2024. Anche a seguito dei chiarimenti del contribuente le Entrate comunque hanno confermato le proprie conclusioni.
Alfa controlla, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1 del Codice civile, la società svizzera Beta. Quest’ultima ha sede legale ed è fiscalmente residente in Svizzera svolgendo attività di holding. Dal 2002 ininterrottamente è stata tassata come Cfc. Beta è assoggettata a un’imposta sul capitale che si determina su una serie di componenti del patrimonio netto (capitale sociale, riserve legali, riserve di utili, riserve nascoste). Per l’istante questa imposta, prevista dalla Convenzione Italia Svizzera, una volta che avrà assunto carattere definitivo potrà essere detratta dall’imposta Cfc. Pur avendo un’origine latu sensu patrimoniale, l’imposta risente di conteggi che guardano agli utili e quindi assume una natura reddituale, per cui dovrebbe potersi detrarre dalla Cfc.
Per l’Agenzia l’articolo 167, comma 9 del Tuir chiarisce che dall’imposta dovuta ai fini Cfc vengono detratte le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente con i meccanismi dell’articolo 165 del Tuir.