Precedente Successiva

30 Dicembre 2025

Istituti di credito, sostitutiva per le riserve

di Alessandro Germani


Quanto ottenibile a titolo di rimborso per la maggiore Irap corrisposta facendo concorrere il 50% (rispetto al 5%) dei dividendi alla base imponibile potrà essere utilizzato dalle banche in compensazione del contributo necessario a liberare la riserva, rendendola distribuibile senza tassazione, costituita a fronte dell’incremento straordinario del margine di interesse verificatosi nel 2023.

In tale circostanza, infatti, le banche hanno avuto la possibilità, anziché di corrispondere l’imposta straordinaria prevista, di costituire una riserva non distribuibile per un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta straordinaria (articolo 26, comma 5-bis, del Dl 104/2023). La manovra di Bilancio prevede che a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028 per le banche nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis. Nel passaggio parlamentare è stata prevista l’esclusione per gli utili destinati alle speciali riserve per le banche di credito cooperativo (articolo 37 del Tub).

Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028 la riserva speciale del comma 5-bis può essere assoggettata a un contributo straordinario. Esso si applica alla riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione. L’aliquota del contributo straordinario è fissata:

  • al 27,5% della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025;
  • o al 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.

Ricordiamo che l’imposta straordinaria si calcola (articolo 26, comma 2) applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico delle banche relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

È evidente come la norma di prioritaria distribuzione della riserva da extraprofitti funga da stimolo per le banche ad assolvere al contributo straordinario, se hanno come obiettivo quello di distribuire riserve agli azionisti, considerato che il contributo richiesto nelle due versioni (27,5% o 33%) è comunque inferiore alla misura prevista dal comma 2 dell’articolo 26 e pari al 40 per cento.

Il contributo straordinario andrà liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, è indeducibile e dovrà essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta. È espressamente previsto che le banche che abbiano adempiuto al contributo straordinario non soggiacciono alla disposizione finale del comma 5-bis dell’articolo 26 in base alla quale in caso di distribuzione di utili mediante la specifica riserva scatta l’obbligo di corrispondere l’imposta straordinaria comprensiva degli interessi. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

La relazione tecnica stima «un comportamento razionale» delle banche che le porterà a versare l’imposta sostitutiva nel 2026 beneficiando dell’aliquota minore del 27,5%, generando così nel 2026 un maggior gettito per l’erario pari a circa 1,65 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA