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09 Maggio 2026

Ipoteca e pegno restano fuori dal perimetro transfer pricing

di Alessandro Germani


La prestazione di garanzie reali (ipoteca e pegno) a favore della capogruppo statunitense da parte di una società italiana fuoriesce dall’ambito di applicazione del transfer pricing e la gratuità dell’operazione è giustificata dagli interessi del gruppo e dal mantenimento della continuità aziendale. È questa l’importante ordinanza n. 13136 della Cassazione del 7 maggio 2026.

Per gli anni 2009 e 2010 la società italiana aveva iscritto in calce al bilancio nei conti d’ordine (secondo la disciplina antecedente alle modifiche del Dlgs 139/15 che hanno portato queste informazioni in nota integrativa) ipoteche e pegni per 60 milioni di dollari a favore della capogruppo statunitense. Ciò senza applicare alcuna remunerazione, quando invece i verificatori applicando l’articolo 110 comma 7 del Tuir mediante il metodo del Cup (confronto di prezzo) obiettavano un tasso di remunerazione del 3,13% che determinava un maggior imponibile annuo di circa 1,3 milioni di euro. La società soccombeva in primo grado e vedeva invece le sue ragioni accolte in secondo grado.

L’agenzia delle Entrate contesta le conclusioni della Ctr ritenendo che non si debba guardare ai motivi (maggiori ricavi futuri, salvaguardia della continuità aziendale) bensì al fatto se ci sia o no un corrispettivo. Che nel caso specifico manca visto che l’operazione è gratuita.

La Cassazione odierna dà invece ragione al contribuente con motivazioni apprezzabili e inoppugnabili. In primis, esiste una teoria dei vantaggi compensativi (Cassazione 6538/10) per cui si deve tenere conto del regolamento globale degli interessi indipendentemente dal fatto che la singola prestazione sia priva di corrispettivo, potendo sussistere un’utilità economica in rapporto mediata o indiretta con la prestazione eseguita. In tali casi si disapplica la disciplina del transfer pricing se le prestazioni infragruppo sono giustificate da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso (Corte giustizia Ue causa C-382/16).

Il contribuente va messo nelle condizioni di giustificare le eventuali ragioni commerciali interne al gruppo che soggiacciono alla determinazione della transazione infragruppo (Corte giustizia Ue causa C-558/19). A livello interno l’agenzia delle Entrate deve dimostrare che l’operazione non è avvenuta a valori di mercato e il contribuente dovrà motivare invece il contrario, oppure che il finanziamento gratuito è dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo (Cass. 13850/21).

Lo stesso concetto è ribadito dalla Cass. 7361/24 per cui i finanziamenti gratuiti infragruppo possano avere cittadinanza nell’ordinamento laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo. Il principio di diritto emanato prevede che nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing, allorquando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione in questione, e tale operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.

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