17 Luglio 2025
Interpello probatorio senza più limitazioni per il gruppo Iva
di Alessandro Germani
Il correttivo Irpef Ires interviene sull’interpello probatorio in tema di vincoli e adesione al gruppo Iva per renderlo di utilizzo generalizzato. In ipotesi di consultazione semplificata, viene ulteriormente limitato il successivo ricorso all’interpello.
L’articolo 9 del decreto correttivo aggiorna tutti i rimandi normativi operati all’interpello probatorio che risultano errati dopo le modifiche al regime degli interpelli del Dlgs 209/2023. Prima delle modifiche l’interpello probatorio era contenuto sotto la lettera b) dell’articolo 11 della legge 212/2000, mentre a seguito delle stesse la nuova lettera che disciplina la fattispecie dei probatori è la lettera e). Così sono corretti i rimandi agli interpelli probatori disciplinati dal Tuir: articolo 47-bis (regimi fiscali privilegiati); articolo 113 (partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari); articolo 124 (continuazione del consolidato nazionale a seguito di fusione); articolo 132 (requisiti per l’adesione al consolidato mondiale). Viene corretta anche la casistica dell’interpello in tema di società di comodo (articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/94).
In caso di opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia si fa ora riferimento alla lettera f) dell’articolo 12.
L’interpello probatorio per l’individuazione dei vincoli per l’adesione al gruppo Iva (articolo 70-ter Dpr 633/72) viene generalizzato, a prescindere dal fatto di essere in cooperative compliance o di fare interpello sui nuovi investimenti. Ai fini del gruppo Iva, infatti, l’interpello serve a perimetrare correttamente il gruppo, come chiarito anche dalla relazione illustrativa, e si caratterizza per essere l’unico caso di interpello probatorio obbligatorio, rispetto agli altri che sono invece sempre facoltativi.
L’altra novità riguarda la consultazione semplificata (articolo 10-novies legge 212/00). Questo istituto risponde all’esigenza di dare risposte pronte in casi semplici al contribuente senza ricorrere all’interpello e quindi sgravando il potenziale carico di lavoro dell’Amministrazione a favore di altri compiti. Viene previsto che l’interpello rimanga inammissibile nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che può presentare interpello. Quindi viene rafforzato e confermato il blocco a priori della possibilità di presentare l’interpello. A meno che il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo. Inoltre, come chiarito dalla relazione illustrativa, poiché la norma primaria non contiene disposizioni attuative, viene introdotto ad hoc il comma 4-bis che demanda a un decreto del Mef le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalità di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell’interpello.
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