16 Settembre 2025
Interpello disapplicativo per sbloccare l’utilizzo delle posizioni maturate
di Alessandro Germani
È utile inquadrare la funzione dell’interpello disapplicativo a seguito delle modifiche al regime delle perdite e all’istituto dell’interpello stesso, per cui se ne ricava che lo stesso è facoltativo ma nelle operazioni di acquisizione potrebbe comunque essere consigliabile. Vediamone il perché.
L’interpello disapplicativo è disciplinato dall’articolo 11, comma 1 lettera d), della legge 212/2000 ed è stato recentemente modificato ad opera del Dlgs 219/23. Mentre in passato aveva natura obbligatoria, a seguito delle modifiche introdotte appare chiaro che ha una natura soltanto facoltativa. Ciò comporta che lo stesso regime sanzionatorio da 2.000 a 21.000 euro dovrebbe considerarsi ormai superato visto che l’interpello non è più obbligatorio. Esso serve a giustificare, con le dovute motivazioni, il fatto che non si superino determinate condizioni, legate alla vitalità dell’impresa in termini di ricavi e di costo del lavoro e al confronto fra le posizioni soggettive che si intendono riportare (cioè le perdite fiscali, gli interessi passivi e le eccedenze Ace residue) e il patrimonio netto, espresso in termini contabili o economici, nelle operazioni straordinarie.
Nelle operazioni di acquisizione societaria seguite da una fusione fra la newco e la target, se la newco ha acquisito il controllo nell’esercizio n e si fonde con la target in «n+1», il riporto delle perdite non soggiacerà ad alcun vincolo solo per quelle conseguite da «n+1», trattandosi di perdite infragruppo. Invece per l’anno n occorrerà motivare il mancato superamento del vitality test in termini di ricavi e di costo del lavoro oppure quello del limite patrimoniale rispetto alle posizioni soggettive che si intendono riportare nel momento in cui verrà effettuata la fusione. In pratica occorrerà omologare le perdite e le altre posizioni soggettive.
Questo aspetto va quindi inquadrato nell’ambito delle modifiche al regime delle perdite e a quello degli interpelli. Mentre in passato l’interpello disapplicativo ex articolo 172, comma 7, del Tuir era obbligatorio, sebbene la giurisprudenza stessa ammettesse che il contribuente poteva comunque fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione in sede giurisdizionale (Cassazione 7402/2019), adesso questo interpello è facoltativo. In altre parole non è più obbligatorio ma riveste sempre una sua centralità nel sistema dal momento che si intreccia con il nuovo regime delle perdite. Infatti la stessa relazione illustrativa al Dm 27 giugno 2025 in tema di perdite omologate chiarisce che l’omologazione, per le perdite che non sono infragruppo, avviene mediante l’assoggettamento ai limiti del Tuir per le varie operazioni straordinarie. Nel caso in questione, quindi, si chiarisce che tale superamento può avvenire mediante interpello oppure in fase di controllo. Non c’è dubbio, tuttavia, che in considerazione della delicatezza di certe operazioni si possa preferire l’interpello, dove si farà leva sulle conclusioni della circolare 6/E/2016 e delle tante risposte di positiva apertura. Ma guadagnandone in certezza ex ante.
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