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29 Luglio 2025

Interpelli probatori screening per i gruppi Iva

di Alessandro Germani


In tema di interpelli probatori le modifiche del decreto correttivo a livello di gruppo Iva intervengono a svincolare questa tipologia di interpello dalla previsione per cui lo stesso debba essere riservato ai soli soggetti in cooperative compliance o che presentano l’interpello sui nuovi investimenti. Vediamo cosa significhi e comporti.

Ricordiamo che per aderire al gruppo Iva devono sussistere congiuntamente i tre vincoli finanziario, economico e organizzativo. Il primo è basato sul controllo civilistico e sussistendo questo gli altri due si presumono sussistenti (articolo 70-ter, comma 4, del Dpr 633/72). In base al successivo comma 5 l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo è oggetto di interpello probatorio all’agenzia delle Entrate. È poi da considerare che il gruppo Iva adotta il meccanismo stringente dell’«all in all out», vale a dire che tutti i soggetti che posseggono i requisiti entrano necessariamente in gruppo, non essendo possibile scegliere chi fare entrare e chi no (logica del cherry picking). A questo punto se sussiste un vincolo finanziario gli altri due si presumono e impongono l’ingresso del soggetto nel gruppo, a meno che non si ottenga risposta favorevole (a tenerlo fuori) a seguito di interpello. Per inciso il superamento del principio dell’all in all out sarebbe uno dei punti previsti dalla legge delega per ciò che concerne l’Iva.

Ed è qui che si innesta la modifica (molto opportuna, ad avviso di chi scrive) del recente correttivo. Infatti per come la norma era strutturata anche l’interpello probatorio relativo alla valutazione dei vincoli per l’ingresso nel gruppo Iva era limitato ai soli soggetti in adempimento collaborativo o che hanno presentato interpello per i nuovi investimenti. Ora non c’è dubbio che per dimensione la cooperative compliance e il gruppo Iva possano andare spesso di pari passo, ma è altrettanto vero che ci possono essere gruppi, per lo più bancari e assicurativi, che hanno adottato il gruppo Iva pur non essendo (ancora) in adempimento collaborativo. C’è da dire che la lettura per cui questo interpello dovesse essere svincolato rispetto al requisito della cooperative compliance o dell’interpello nuovi investimenti era già stata fornita dalla stessa Agenzia con la risposta a interpello 228/2024. A questo punto il legislatore non fa altro se non prendere atto anche di questa pronuncia di prassi e prevedere dal punto di vista legislativo che questa scissione sia effettiva e definitivamente chiarita anche per legge. Del resto la stessa relazione illustrativa ha ben evidenziato che quello del gruppo Iva è l’unico caso di interpello probatorio obbligatorio, rispetto agli altri che invece sono facoltativi. Giusto quindi renderlo autonomamente attivabile in tutte le situazioni in cui occorre presentarlo.

Una considerazione ulteriore invece sulle altre tipologie di interpello probatorio. Le modifiche apportate dal Dlgs 209/2023 vincolano tutte le altre casistiche di interpello (regimi fiscali privilegiati, partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, continuazione del consolidato nazionale a seguito di fusione, requisiti per l’adesione al consolidato mondiale, società di comodo) al fatto che si aderisca alla cooperative compliance o che si presenti l’interpello sui nuovi investimenti. Questa previsione appare con buona probabilità troppo limitativa. Perché in tanti casi, spesso assai delicati, esclude la possibilità per i contribuenti di interpellare preventivamente l’Amministrazione. È vero che la relazione illustrativa li considera facoltativi, tuttavia impedire al contribuente di conoscere da subito il pensiero dell’Agenzia su queste fattispecie forse sarebbe da ripensare.

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