08 Ottobre 2025
Integrativa ultrannuale spartiacque per il credito
di Alessandro Germani
La dichiarazione integrativa a favore (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98) è stata introdotta nel 2016 allo scopo di parificare le possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione a proprio favore con quelle relative al caso opposto in cui l’integrativa serve, invece, a far emergere un maggior reddito (pro erario). In questo modo ambedue le dichiarazioni possono essere presentate entro i termini per l‘accertamento ex articolo 43 del Dpr 600/73 ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Dopodiché la logica dell’integrativa a favore è quella di far emergere un reddito inferiore a quello originario, essendo finalizzata a correggere un errore a favore del contribuente, il che comporta di fatto l’emersione di un credito derivante da un minor debito o da un maggior credito che può essere utilizzato in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/97.
Il concetto di per sé è semplice, ma la sua coniugazione pratica diviene più complessa perché si distingue fra integrativa annuale e integrativa ultrannuale. La prima è quella che viene presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. La seconda è invece quella che viene presentata oltre tale termine. E questo spartiacque diventa fondamentale per ciò che concerne l’utilizzo del credito che si materializza con l’integrativa a favore.
Nel caso dell’ultrannuale, il credito in questione può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Pertanto da questo spartiacque si genera una gestione del credito differente, che va attentamente monitorata nel caso della dichiarazione integrativa ultrannuale, in quanto lo si potrà utilizzare solo per i debiti sorti nel periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa in questione. E di tutto questo poi viene data apposita menzione in dichiarazione con la compilazione del quadro DI. Le relative istruzioni al modello Sc 2025 chiariscono che, ad esempio, il quadro va compilato nel caso di una dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 che viene presentata nel 2024 e che quindi è ultrannuale. Nel quadro DI occorrerà indicare:
- in colonna 1, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
- in colonna 2, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 3, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2022, indicare 2021);
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa;
- in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.
Questa norma va poi coniugata con la specifica previsione che riguarda la casistica in cui l’integrativa serva a correggere gli errori contabili di competenza, nel qual caso la distinzione fra annuale e ultrannuale con i relativi effetti sull’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riveniente non si applicano. In altre parole, in caso di correzione degli errori contabili il credito sarà sempre direttamente utilizzabile in compensazione. Da questo punto di vista andrà solo monitorato per il futuro se tale aspetto non verrà modificato dal decreto correttivo Irpef Ires.
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