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25 Ottobre 2025

Impatriati, regime a tempo: la roulette della proroga penalizza gli arrivi del 2024

di Alessandro Germani


Gli incentivi finalizzati ad agevolare i lavoratori che, dopo un periodo di permanenza all’estero, scelgono di trasferirsi in Italia per avviare o proseguire la propria attività lavorativa prevedono da sempre un orizzonte temporale di validità limitato. In passato, però, era prevista la facoltà di accedere a una proroga per chi dimostrava un radicamento sul territorio, oggi eliminata a seguito della revisione dell’incentivo operata dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023, in vigore dal 2024.

I vecchi impatriati

L’articolo 16 del Dlgs 147/2015 – applicabile ai trasferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 – prevedeva un periodo massimo di fruizione degli incentivi pari a dieci anni:

  • cinque anni di periodo base, fruibile da tutti;
  • e ulteriori cinque anni riservati ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure, alternativamente, ai lavoratori che fossero diventati proprietari, anche per via di un acquisto effettuato dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà, di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento (ma nel primo quinquennio, circolare 33/E/2020, paragrafo 3.2) o nei 12 mesi precedenti all’ingresso in Italia.

A decorrere dai trasferimenti effettuati nel 2020, tale proroga era gratuita e ha rappresentato una leva significativa per la permanenza di molti lavoratori nel territorio italiano.

I trasferiti nel 2021

Coloro che hanno scelto l’Italia come Paese di residenza dal 2021, beneficiando degli incentivi fiscali per il quinquennio 2021-2025, vedono terminare i benefici a fine anno, ma hanno la possibilità di accedere alla proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta, quindi fino al 2030, con detassazione del 50% dei redditi prodotti in Italia in presenza almeno di un figlio minorenne o a carico o acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia entro il 2025, o del 90% in presenza di almeno tre figli (articolo 16, comma 3-bis del Dlgs 147/2015). Sul punto l’agenzia delle Entrate (circolare 33/E/2020) ha chiarito che:

  • si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui i figli non siano residenti in Italia al momento del rientro del genitore ma lo diventino entro il primo quinquennio di validità dell’opzione;
  • qualora i figli diventino maggiorenni o non più fiscalmente a carico nel periodo di proroga, il genitore non perde i benefici fiscali relativamente all’ulteriore quinquennio.

I nuovi impatriati

L’articolo 5 del Dlgs 209/2023 ha previsto requisiti di ingresso più stringenti ma non ha modificato il periodo base di fruizione dell’incentivo, che resta pari a cinque periodi d’imposta decorrenti da quello in cui il lavoratore acquisisce la residenza fiscale in Italia (articolo 5, comma 3). Tuttavia, ad eccezione di quanto stabilito dal regime transitorio previsto dal comma 10 del medesimo articolo 5 (proroga per tre anni aggiuntivi per chi si è trasferito nel 2024 con acquisto di una casa entro il 31 dicembre 2023), il nuovo regime incentivante non prevede alcuna facoltà di prolungare la durata ordinaria dell’agevolazione.

Si assiste quindi a un dimezzamento del periodo complessivo di potenziale validità dell’opzione, creando disparità tra i beneficiari pur a parità di qualifiche e situazione personale, invalidando così in parte l’attrattività della misura di vantaggio. Basti infatti pensare che, ad esempio, chi si è trasferito nel 2024 tornerà a versare le imposte sul reddito pieno dal 2029; mentre chi si è trasferito nel 2023 – quando era in vigore l’articolo 16 del Dlgs 147/2015 –, e rispetta le condizioni previste per la proroga, potrà beneficiare di ulteriori cinque anni di detassazione sul 50% dei redditi (o addirittura sul 90% in presenza di tre figli) e, quindi, fino a tutto il 2032.

Al fine di equiparare la posizione, seguendo la logica originaria di incentivare un radicamento sul territorio, andrebbe dunque valutata positivamente la possibilità di reintrodurre la proroga, soprattutto per disincentivare un nuovo trasferimento all’estero che vanificherebbe lo sforzo erariale profuso nel primo quinquennio.

Docenti e ricercatori

Nessuna modifica sulla proroga, invece, è stata prevista per i docenti e i ricercatori impatriati. Per questi, dunque, la durata base degli incentivi fiscali – pari a sei anni – può essere estesa (articolo 44, comma 3-ter, del Dl 78/2010):

  • a otto periodi d’imposta in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure in caso di acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
  • a 11 anni in presenza di almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • a 13 anni per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

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