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24 Febbraio 2026

Impatriati, l’agevolazione ha un perimetro ampio

di Alessandro Germani


È estesa, per un periodo di ulteriori cinque anni, ricorrendone le condizioni, l’agevolazione spettante agli impatriati che si sono trasferiti in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 nonostante il fondo Controesodo non sia mai stato attivato; parallelamente l’agevolazione per docenti e ricercatori si estende in funzione del possesso di un immobile o del numero dei figli, anche se concepiti dopo il rientro.

Sono queste le risposte di apertura della risoluzione n. 8/E di ieri.

Per ciò che concerne gli impatriati l’articolo 5 del Dl 34/19 ha previsto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e acquisito, dunque, la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020, l’incremento dal 50 al 70% della quota dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e la possibilità di estendere, per un ulteriore quinquennio, il periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge. L’estensione è legata al fatto di avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o di diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Il Dl 124/19 aveva esteso la maggiorazione dal 50 al 70% anche agli impatriati rientrati fra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, equiparandoli agli altri. L’articolo 13-bis del DL 124/19 aveva istituito un fondo Controesodo e previsto che l’incremento della detassazione dal 50 al 70% fosse subordinato all’emanazione di un decreto dell’Economia.

In realtà questo decreto non è mai stato emanato nonostante l’interrogazione parlamentare del 28 luglio 2020 n. 5-04375. Peraltro quella previsione (articolo 13-bis comma 2) è stata anche abrogata dall’articolo 45 del Dl 19/24. Ci si è chiesti quindi se l’estensione dell’agevolazione fosse anche in questo caso condizionata dalla mancata attivazione del fondo Controesodo.

Le Entrate chiariscono che invece la norma è generica per cui l’estensione quinquennale, ricorrendone le condizioni, spetta anche a chi sia rientrato fra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019.

L’incentivo per docenti e ricercatori (articolo 44 DL 78/10) prevede una detassazione del 90% del reddito ed è stato esteso per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 a otto periodi di imposta (con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o con un’unità immobiliare acquisita dopo il trasferimento o nei 12 mesi antecedenti), 11 periodi d’imposta (con almeno due figli minorenni o a carico), 13 periodi d’imposta (con almeno tre figli minorenni o a carico).

Circa l’abitazione la norma pone dei paletti temporali, cosa che non fa rispetto ai figli. Motivo per cui per l’Agenzia l’estensione spetta anche se si rientra senza figli e questi subentrino dopo il trasferimento. Quindi colui che rientri senza figli e poi ne abbia, può estendere il periodo a seconda del numero dei figli avuti.

Lo stesso vale per colui che rientri con un figlio e abbia un secondo figlio entro gli otto periodi d’imposta, potendo così estendere a undici periodi l’agevolazione, o abbia nel termine degli undici anche il terzo figlio, potendo estendere l‘agevolazione fino a tredici periodi d’imposta.

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