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27 Dicembre 2023

«Impatriati» incompatibili con i distacchi internazionali

di Alessandro Germani


Agevolazioni. Le tempistiche per usufruire del beneficio escludono le esperienze di lavoro all’estero per fare carriera nelle multinazionali

Le norme definitivamente approvate nel decreto internazionalizzazione in tema di regime degli impatriati per i soggetti che hanno usufruito dei distacchi internazionali decretano la scarsa fruibilità di tale regime a partire dal 2024. Questa sembra la lettura di un istituto che nella formulazione normativa previgente non era disciplinato, fatta salva la posizione di chiusura della prassi amministrativa, a cui fanno da contraltare le prime decisioni dei giudici di merito, in attesa di quelle di legittimità.

Le agevolazioni per gli impatriati previste dall’articolo 5 del decreto vengono ridotte entro un limite di reddito annuo di 600mila euro. Ciò a differenza del passato in cui non era posto alcun limite. Consentono un abbattimento del reddito del 50%, che si riduce al 40% in caso di trasferimento con un figlio minore oppure di nascita o adozione di un minore nel periodo di fruizione della misura. Vi è poi un ulteriore abbattimento sempre del 50% per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di trasferimento della residenza anagrafica nel 2024 a fronte dell’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento. Vi sono tuttavia quattro condizioni da rispettare:

  • l’impegno a risiedere fiscalmente in Italia per cinque anni;
  • il fatto di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta antecedenti al trasferiment;
  • l’attività lavorativa va prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori devono esserd in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (Dlgs 108/12 e 206/07).
Queste condizioni sembrano tagliare fuori coloro che rientrano a seguito di distacchi internazionali (international assignments). Vediamo perché.

Viene previsto che la permanenza all’estero sia stata di sei periodi d’imposta se il lavoratore era impiegato presso un’azienda terza rispetto a quella per cui rientra, di sette periodi d’imposta nel caso di impiego nella stessa azienda o in una appartenente al medesimo gruppo. Ma la prassi delle grandi aziende multinazionali prevede, nei percorsi di carriera che riguardano il personale maggiormente talentuoso, l’effettuazione di esperienze all’estero all’interno di percorsi di crescita internazionali. Dove si acquisiscono skill particolari ed expertise in specifici ambiti, il che poi viene decretato da importanti avanzamenti di carriera al rientro. Lo scenario economico attuale è tuttavia molto rapido e in evoluzione, per cui è possibile che questi percorsi possano durare un certo lasso temporale. Ma se l’asticella è posta a sette anni, come nel caso di rientro dal distacco, ciò significa tagliare le gambe a molte situazioni comunque genuine.

Appare una scelta chiara di politica fiscale volta a disincentivare la pratica dei distacchi internazionali. Che segue di fatto la supplenza che, nel regime attuale, è stata svolta dall’agenzia delle Entrate. In assenza, infatti, di alcuna previsione nell’ambito dell’articolo 16 del Dlgs 147/15 le Entrate hanno dapprima negato la possibilità di applicare l’agevolazione ai distacchi, poi l’hanno ripristinata, salvo infine con la circolare 33/E/20 fissare una serie di paletti che nella pratica delle grandi aziende non si verificano mai. Non esiste alcuna multinazionale che si cimenta nel redigere dei contratti ex novo post distacco, ma si determina la reviviscenza di quello iniziale senza l’azzeramento delle ferie, permessi, Tfr. Richiedere un nuovo contratto significa nei fatti negare l’agevolazione.

Quindi rispetto a quelle che erano delle mere interpretazioni di prassi e che al momento sono state sconfessate dalla giurisprudenza di merito (Cgt II Lombardia 2872/17/23 e 2816/9/23, Cr provinciale Milano 22 maggio 2022 n. 1479) sembra chiaro il punto di vista del legislatore che, con la norma attuale, disincentiva la pratica degli impatriati con riferimento ai distacchi internazionali. Perché prevedere sette anni per poter applicare l’agevolazione significa estremizzare il concetto laddove i percorsi di carriera seguono dei trend molto più repentini.

Quindi ben venga il fatto che si pone fine alla supplenza della prassi, ma la nuova norma avrebbe potuto limitarsi ad escludere l’agevolazione per i distacchi internazionali, piuttosto che fissare delle tempistiche che li pongono spesso in palese fuorigioco.

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