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29 Dicembre 2023

Adempimento collaborativo con rischio fiscale certificato

di Alessandro Germani


La soglia di ingresso scende, dal 2024, a 750 milioni di ricavi o volume d’affari

Il Consiglio dei ministri di ieri ha varato definitivamente il decreto legislativo che potenzia il regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) previsto dalla legge delega di riforma del sistema fiscale. Vediamo gli ultimi ritocchi apportati alla norma rispetto all’impianto del decreto già analizzato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 novembre e dell’8 dicembre 2023).

La logica dell’intervento è quella di potenziare l’interlocuzione ex ante fra contribuente e fisco per evitare defatiganti accertamenti e contenziosi ex post, puntando a un dialogo preventivo. Viene abbassata la soglia dei soggetti interessati portandola a 750 milioni di euro (di ricavi o volume d’affari) dal 2024, destinati a scendere a 500 milioni dal 2026 e a 100 dal 2028.

All’articolo 4 comma 1-ter del Dlgs 128/15 viene meglio specificato che i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework), nonché i loro compiti e adempimenti sono demandati a un regolamento del ministero dell’Economia e del ministero della Giustizia. Qui resterà da capire come vengano individuati questi professionisti in possesso di una specifica professionalità. Nell’ultimo passaggio è stato espressamente previsto che essi si possano avvalere anche dei consulenti del lavoro, il che è coerente col fatto che la cooperative compliance impone una conoscenza aziendale a 360 gradi. Viene comunque ribadito che la certificazione andrà sottoscritta dai professionisti all’uopo individuati (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili).

All’articolo 6 comma 6-ter viene meglio specificato che i termini di decadenza dall’accertamento si riducono di un ulteriore anno (rispetto alla riduzione di due anni in presenza di un Tcf certificato) se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria che attesti la corretta applicazione delle norme sostanziali nonché l’esecuzione di adempimenti, controlli e attività indicati annualmente con decreto del ministero dell’Economia.

All’articolo 7, comma 3 nei casi in cui l’Agenzia può dichiarare l’esclusione del contribuente dal regime, ciò avviene non solo per il venir meno dei requisiti dimensionali o di adesione al consolidato fiscale, ma anche in relazione all’interpello sui nuovi investimenti come fonte di innesco del regime.

Infine la certificazione del Tcf, che non vale evidentemente per i soggetti già in cooperative compliance, non è richiesta nemmeno per coloro che hanno presentato istanza di adesione al regime antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo appena varato in via definitiva. Per i soggetti già nel regime tanto la riduzione di due anni per i termini di decadenza dall’accertamento e quella di un ulteriore anno in caso di certificazione tributaria (novità) si applicano dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Più in generale, il rafforzamento del nuovo regime passa attraverso alcuni snodi.

Un primo aspetto è la coerenza dei processi contabili e di quelli fiscali che, in un’ottica di derivazione sempre maggiore, dovrebbe semplificare l’interpretazione. Poiché tuttavia la certificazione da parte dei professionisti abilitati concerne anche proprio la conformità ai principi contabili, è importante che vi sia una continua manutenzione degli stessi, estesa anche all’interpretazione di nuovi accadimenti contabili attraverso documenti interpretativi.

Il secondo aspetto è l’eliminazione delle sanzioni laddove i rischi siano comunicati preventivamente con interpello o comunicazioni ad hoc. Qui probabilmente si poteva essere più rivoluzionari prevedendo sempre la totale disapplicazione, come premio per l’adesione ad un regime nel quale il contribuente si sottopone comunque ad uno screening continuativo e approfondito da parte del fisco.

Infine è previsto un regime opzione per i soggetti più piccoli (articolo 7-bis). Qui al di là del fatto che, similmente agli altri soggetti maggiori, sarebbe auspicabile la completa disapplicazione delle sanzioni e non la mera riduzione delle stesse a un terzo, la scommessa verterà sul fatto se tali soggetti, meno complessi ma probabilmente anche meno sensibili a tematiche di rischio (fiscale e non) si cimenteranno in procedure particolarmente laboriose.

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