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27 Febbraio 2026

Impatriati, controlli sui contributi calcolati in base al reddito

di Alessandro Germani e Cristina Bartelli


Impatriati, il fisco vuole vederci chiaro sui contributi. Dai controlli automatizzati, relativi alle dichiarazioni dei redditi, per soggetti che hanno beneficiato dell’agevolazione degli impatriati, emergono delle presunte difformità per cui si chiede di versare un maggior importo dei contributi sulla base del reddito lordo e non di quello che beneficia della decurtazione dell’imponibile determinata dall’agevolazione. Che si debba prendere il medesimo imponibile sia ai fini fiscali sia a quelli contributivi è stato chiarito dall’Inps con la circolare n. 52 del 7 giugno 2023. Per cui si ritiene che ci sia un cortocircuito fra questa chiara indicazione e le comunicazioni di irregolarità, come fatto notare dalla comunicazione ricevuta dallo studio Prosdocimi. La norma relativa al regime speciale per gli impatriati era contenuta nell’articolo 16 del Dlgs 147/15 che in presenza di determinate condizioni di legge consentiva di assoggettare a tassazione soltanto il 30 per cento del reddito complessivo. Ricordiamo che questa norma è stata abrogata in quanto il regime in questione è stato riformulato in base all’articolo 5 del Dlgs. 209/2023 che ha ridotto l’agevolazione al 50% entro un limite annuo di 600 mila euro, ha introdotto delle condizioni più gravose a livello temporale e ha anche reintrodotto i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

In questo contesto i controlli automatizzati ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 che stanno pervenendo riguardano evidentemente il regime previgente, fondato sull’articolo 16 del Dlgs 147/15. È da notare che quel regime consentiva l’agevolazione impatriati per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni”, quelli di impresa. Ciò a differenza del nuovo regime introdotto con l’articolo 5 del Dlgs. 209/23 che ha escluso invece, sotto il profilo soggettivo, i redditi di impresa. In questo contesto quindi le lettere di compliance invitano ad assolvere i contributi su un imponibile maggiorato, ovvero quello pieno e non quello che è stato abbattuto per via dell’agevolazione ai fini dei redditi. Ciò appare un netto controsenso posto che il punto era stato affrontato e sostanzialmente risolto già con la Circolare Inps n. 52/2023. Infatti in quella occasione l’Istituto aveva avuto modo di chiarire – per la prima volta in relazione al regime degli impatriati e in maniera piuttosto inequivocabile – che per gli impatriati la base imponibile contributiva è la stessa individuata ai fini Irpef per cui anche ai fini contributivi si dovrà considerare una base imponibile ridotta per via dell’agevolazione. La circolare faceva espresso riferimento ai quadri RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria) e Rg (reddito d’impresa in contabilità semplificata) nei casi in cui fosse stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 Dlgs. 147/2015”. Pertanto al di là del fatto che attivando il canale Civis dovrebbe essere risolta agevolmente la questione, è auspicabile che nei casi in cui le questioni siano state già affrontate e chiarite, come quello di specie, non fuoriescano neppure delle comunicazioni di presunta irregolarità che comunque impegnano tempo e risorse dei contribuenti e dei loro professionisti.

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