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07 Gennaio 2026

Impatriati, agevolazione anche in caso di rientro dopo il distacco all’estero

di Alessandro Germani


Il rientro degli impatriati a seguito di distacco internazionale durante il quale il dipendente ha peraltro assunto la qualifica di dirigente merita di essere agevolato secondo la norma, indipendentemente dalle condizioni che l’Agenzia pone nei suoi documenti di prassi. È questa l’importantissima ulteriore conferma che proviene dalla sentenza 613/2/2025 emessa dalla Corte di giustizia di primo grado di Bergamo.

La questione riguardava un dipendente di una società multinazionale che nel 2010 era stato distaccato in Cina e poi negli Usa, e che è tornato in Italia nel 2019. Già questo si ritiene che dovrebbe dimostrare ampiamente l’affievolimento dei rapporti con il territorio nazionale. Dalla sentenza si deduce che il contribuente abbia fatto richiesta di rimborso per i periodi d’imposta 2022 e 2023, ritenendo che ricorressero le condizioni per la tassazione agevolata. È da segnalare anche il tema del rimborso perché in questo senso la stessa Cassazione non pare esente critiche in suoi recenti giudizi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 novembre 2025).

Il contribuente ritiene infatti di possedere tanto i requisiti previsti dalla legge (articolo 16 del Dlgs 147/15) quanto quelli che le Entrate hanno in ogni caso tratteggiato nei documenti di prassi. Di contro l’Agenzia resta ferma sul suo principio, desumibile dalla circolare 33/E/20, per cui il beneficio non spetterebbe in caso di distacco a cui segue un rientro col medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro. Su questo aspetto, tuttavia, si ritiene che le Entrate non tengano in considerazione che nella prassi di tutti i gruppi multinazionali non c’è mai il rifacimento ex novo del contratto a seguito del venir meno del distacco. Come dire che si chiede qualcosa che nei fatti non si verifica mai per ovvie ragioni, in primis amministrative.

Il giudizio della Corte di Bergamo appare comunque netto nel merito. Infatti vengono ribadite le condizioni normativamente previste, di residenza all’estero e di successiva permanenza in Italia almeno biennale, di svolgimento di attività di lavoro in Italia con un’impresa residente o nell’ambito del gruppo, del fatto che il lavoratore ricopra ruoli direttivi. Il punto che è ben evidenziato dalla Corte è il fatto che il dipendente possedeva tutti i requisiti previsti dalla disposizione di legge, motivo per cui l’Agenzia si rifà alle proprie interpretazioni. Che la Corte stigmatizza perché non possono sostituirsi alla norma. Nel merito i giudici contestano anche la posizione delle Entrate che non voleva riconoscere l’increase a livello di carriera del dipendente. Che è invece uscito dall’Italia da quadro e vi è rientrato come dirigente. Da questo punto di vista, infatti, si ritiene che un altro aspetto che spesso l’Ufficio fatica a comprendere e riconoscere sia il fatto che nei grandi gruppi internazionali si faccia carriera mediante la mobilità e l’assunzione di ruoli all’estero, che incrementano il proprio background. Per tutti questi motivi i giudici confermano i rimborsi richiesti dal contribuente come dovuti.

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