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11 Marzo 2018

Transfer price, correttivi sulle perdite

di Angelo D'Ugo e Alessandro Germani



Evitare penalizzazioni dei contribuenti sottoposti a verifica da parte dell'agenzia delle Entrate. Considerando, al momento dell'individuazione del prezzo di libera concorrenza, anche l'ipotesi che un'impresa sia in perdita. La bozza di decreto del Mef in materia di transfer price, attualmente in consultazione fino al 21 marzo, dovrebbe prendere in considerazione anche questo aspetto. Solo così sarà possibile garantire un'effettiva certezza del diritto in materia di prezzi di trasferimento alle società che operano oltreconfine, centrando l'obiettivo di applicare in maniera corretta le linee guida dell'Ocse e il principio di libera concorrenza.
Nelle verifiche fiscali riguardanti i prezzi di trasferimento l'amministrazione fa spesso ricorso ai metodi reddituali e, tra questi, a quello del margine netto della transazione (cosiddetto Tnmm - Transactional net margin method). Ciò, del resto, avviene anche nei contraddittori relativi alle istanze di agevolazione da patent box, che seguono nella sostanza la stessa metodologia del transfer pricing.
Infatti, la determinazione del contributo economico da agevolare ascrivibile all'intangibile avviene spesso isolando il contributo delle cosiddette funzioni routinarie, alle quali poi si affiancano altri fattori. Il tutto si ottiene ricorrendo al residual profit split nella variante del Tnmm (circolare 11/E/16), che consente di individuare degli indicatori di profitto netti quale il rapporto fra Ebit e costi di produzione per la funzione produttiva oppure quello fra Ebit e vendite (Ros - return on sales) per la funzione distributiva.
In questi contesti, quando ci si confronta con i competitor selezionati - per individuare il prezzo di libera concorrenza nell'ambito del transfer price o il contributo economico agevolabile nel patent box - spesso ci si imbatte nella tematica delle imprese in perdita. Infatti, i risultati in perdita condizionano le medie e le mediane con le quali il contribuente si dovrà confrontare e il loro inserimento risulterà tendenzialmente a suo vantaggio.
La problematica va affrontata anche alla luce delle modifiche normative intervenute sulla disciplina del transfer pricing con il Dl 50/17 e all'emanazione da parte del Mef di una bozza di decreto, con l'obiettivo di fornire delle linee guida basate sulle best practice internazionali.
La fattispecie delle imprese in perdita è esplicitamente trattata anche dalle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento. In relazione a ciò la versione del 2017 non è di fatto cambiata rispetto alla precedente del 2010. L'attuale paragrafo 1.129 evidenzia al riguardo che:

  • va osservata con particolare attenzione la fattispecie dell'impresa associata che realizzi costantemente perdite;
  • le perdite possono essere ascrivibili ad alti costi di avviamento, condizioni economiche sfavorevoli, inefficenze o altri validi motivi commerciali;
  • un'impresa indipendente non tollererebbe perdite per un periodo di tempo indefinito, mentre un'impresa associata che realizza perdite può restare in attività se le sue attività commerciali apportano benefici al gruppo multinazionale nel suo insieme.

In generale, soprattutto quando ci si confronta con soggetti terzi allo scopo di valutare l'adeguatezza della politica dei prezzi di trasferimento, il fatto di imbattersi in aziende in perdita non può comportare automaticamente la loro esclusione dal panel dei competitor. La perdita infatti è, sotto il profilo aziendalistico, un elemento che può trovar spazio nella vita dell'impresa per svariati fattori. Ciò che è da considerarsi patologico - e da escludere - sono le situazioni persistentemente in perdita e quelle che addirittura sfociano in procedure concorsuali o nella liquidazione.
Del resto questo punto di vista sembra ampiamente supportato anche dalla giurisprudenza di merito. Sotto questo profilo infatti è stato riconosciuto che:

  • nell'elenco dei comparables devono coesistere società che hanno riportato sia utile che perdita d'esercizio (Ctr Lombardia 21/04/2015 n. 1670);
  • l'ufficio non può scartare le società che invece chiudono il proprio bilancio in perdita o in pareggio (Ctr Lombardia 9 luglio 2015 n. 3165);
  • le società che chiudono l'esercizio sociale in perdita devono essere considerate, perché la perdita, secondo principi aziendalistici e civilistici, è un risultato d'esercizio, a fine anno.

L'ufficio non può scartare tout court le società che chiudono con segno negativo. Utile, pareggio e perdita d'esercizio sono tutti elementi da prendere in esame, nel raffronto da farsi, perché solo così si ha un quadro più completo e realistico delle società esaminate (Ctp Milano 8/02/16 n. 1108).
Nell'ambito del Dm in bozza sarebbe opportuno che questi aspetti venissero presi in considerazione, evitando assurde penalizzazioni dei contribuenti sottoposti a verifica.

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