Precedente Successiva

03 Maggio 2019

Credito d'imposta per le fiere assegnato in ordine cronologico

di Alessandro Germani



Nel testo definitivo del Dl Crescita (34/19 in vigore dal 1° maggio) è comparso l'articolo 49 che è dedicato al credito d'imposta per le Pmi che partecipano alle fiere internazionali. L'agevolazione è collegata ai processi di internazionalizzazione, non spettando quindi nel caso di partecipazione a fiere nazionali.
In linea peraltro con precedenti interventi, destinatarie sono le Pmi. Singolarmente la norma non richiama alcuna definizione di Pmi, sebbene dovrebbe potersi fare riferimento alla raccomandazione 2003/361/Ce, richiamata da altre disposizioni similari. Il credito d'imposta è accordato a quelle imprese - Pmi in particolare - esistenti al 1° gennaio 2019 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl (quindi il 2019 per i soggetti con esercizio solare) nella misura del 30% fino a un massimo di 60mila euro.
Per il 2020 disponibili 5 milioni
Esso è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo pari a 5 milioni di euro per il 2020. Il comma 2 dell'articolo chiarisce l'ambito di applicazione della misura agevolativa, affermando che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero per:

  • le spese per l'affitto degli spazi espositivi;
  • l'allestimento dei medesimi spazi; 
  • le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. 

Quindi si tratta di tutte quelle spese che sono strettamente connesse alla manifestazione fieristica, da un lato come costo dello stand e relativo allestimento, dall'altro come attività pubblicitaria della partecipazione alla fiera stessa. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei regolamenti Ue 1407/13, 1408/13 e 717/14, relativi per i vari settori all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Ue agli aiuti de minimis. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in base all'articolo 17 del Dlgs 241/97. Le disposizioni applicative dell'agevolazione sono rimesse, come di consueto, a un Dm. Infatti viene previsto che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl sarà emanato un decreto Mise, di concerto con il Mef, su:

  • le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle previste dal comma 2;
  • le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
  • l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del Dl 40/10. Pertanto il decreto attuativo specificherà in dettaglio le spese agevolabili, riconducibili comunque a quelle che la norma prevede al comma 2. 

Assegnazione su base cronologica

Il meccanismo di assegnazione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. Il budget di soli 5 milioni di euro, sebbene riguardi solo le Pmi, può essere limitato se si pensa alle necessità delle imprese italiane impegnate nell'internazionalizzazione. L'attività di controllo sull'indebita fruizione del credito d'imposta è demandata alle Entrate che provvederà poi a comunicarlo al Mise, che effettuerà il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA