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03 Marzo 2021

Passivo rimediabile fino al bilancio 2025

di Alessandro Germani


La gestione delle perdite relative al 2020 causate dagli eventi pandemici è stata da subito affrontata dal legislatore attraverso le previsioni dell'articolo 6 del Dl 23/20 (decreto Liquidità). Il medesimo intento è stato rafforzato con il comma 266 della legge di Bilancio 2021, prevedendo che la sistemazione di tali perdite possa addirittura essere rinviata in fase di approvazione dei bilanci 2025 (a primavera del 2026). Vediamo in prima battuta di quali perdite si preoccupa il legislatore. Siamo in un ambito molto ampio che ricomprende:

 

  • le perdite del capitale in misura superiore a oltre un terzo per le Spa (articolo 2446 commi 2 e 3 del Codice civile) e per le Srl (articolo 2482-bis commi 4, 5 e 6);
  • la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le Spa (articolo 2447) e per le Srl (articolo 2482-ter).

 

In questi casi la norma prevede espressamente che non operi la causa di scioglimento della società (sia Spa sia Srl) per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484 comma 1 n. 4) del Codice civile.
Qui si innestano le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 rispetto al testo originario del Dl liquidità.
Infatti è previsto che per tutte queste perdite, sia quelle oltre un terzo del capitale sia quelle - ben più gravi - che lo portano al di sotto del limite legale, facendo scattare una causa di scioglimento ex lege, la sistemazione possa essere di fatto rinviata al 2025. Nei casi di perdite che abbiano eroso il capitale sarà l'assemblea a deliberare la loro sistemazione più avanti, in fase di approvazione del bilancio 2025.
Da un punto di vista bilancistico e societario si possono fare due considerazioni:

 

  • il rinvio delle perdite riguarda, almeno al momento, solo quelle del 2020, che potranno essere sistemate in fase di approvazione dei bilanci del 2025. Dunque per le eventuali (ulteriori) perdite che si dovessero manifestare nel 2021 e seguenti, si applicheranno le regole ordinarie di gestione delle stesse, a meno di ulteriori interventi normativi;
  • le perdite relative all'esercizio 2019 non sono coperte dalla previsione legislativa in esame. Anche perché, se si pensasse di poter sospendere le perdite che si sono originate nel 2019, si farebbe un ragionamento su situazioni anteriori e che prescindevano dagli effetti della pandemia. E abbiamo visto che anche la deroga della continuità aziendale per il 2020 in tanto può avere senso in quanto possa essere "derivata" da un esercizio, il 2019, che non era condizionato dagli effetti pandemici. Questa chiave di interpretazione sembra doversi applicare un po' a tutte le situazioni emergenziali a cui il legislatore ha voluto porre rimedio. Peraltro in senso conforme si è espresso anche il ministero dello Sviluppo economico (Mise) con la lettera protocollo 26890 del 29 gennaio 2021 in risposta a un quesito di una camera di commercio. Il Mise commenta la disposizione modificata dalla legge di Bilancio 2021 evidenziandone la flessibilità data dal rinvio della gestione delle perdite al 2025, fermo restando che la competenza di operare il rinvio spetta all'assemblea e che la società può decidere di operare la sistemazione delle perdite prima di quella scadenza, trattandosi di una mera facoltà.

 

Il ministero tuttavia chiarisce che la portata del rinvio deve intendersi circoscritta alle perdite del 2020, non potendosi ad esempio applicare a quelle del 2019, come veniva richiesto dalla camera di commercio istante. Afferma infatti il Mise che «sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)».
Ricordiamo che la norma prevede che le perdite siano distintamente indicate in nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. Al di là degli aspetti bilancistici della rappresentazione, si vogliono evidenziare anche gli aspetti più finanziari, che attengono ai rapporti fra le imprese e le banche che finanziano le stesse.
Non c'è dubbio che in fase di erogazione o di rinnovo dei fidi le banche siano interessate a comprendere e verificare la capacità delle imprese di fronteggiare le eventuali perdite 2020, nonostante il rinvio della loro sistemazione al 2025. In questo senso, pertanto, maggiore dovrà essere l'attenzione delle imprese nella costruzione di budget e piani finanziari atti a far comprendere ai soggetti finanziatori l'evoluzione della gestione economica e finanziaria. Altro elemento da tenere nella massima considerazione riguarda i covenants finanziari che, probabilmente, con riferimento ai numeri dei bilanci 2020 possono essere stati disattesi in tutto o in parte dalle imprese. Parliamo di tutti quegli indicatori che di solito monitorano livelli di grandezze quali il patrimonio netto, l'indebitamento finanziario, la posizione finanziaria netta. Da un lato esiste sempre la possibilità per le imprese di negoziare la sforatura di tali covenants attraverso i waiver, dall'altro considerata la particolare situazione del 2020 e le possibili future ripercussioni potrebbe essere saggio per la banca e per l'impresa sedersi a un tavolo per rimodulare gli indicatori in modo adeguato alla nuova situazione.

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