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26 Ottobre 2019

Senza ritenuta i proventi per gli Oicr esteri

di Alessandro Germani



Forniti anche chiarimenti sulla documentazione utile per ottenere l'esenzione
I proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di Oicr esteri in un fondo d'investimento alternativo (Fia) immobiliare chiuso, per il tramite di una società Alfa, non sono soggetti a ritenuta ex articolo 7, comma 3 del Dl 351/01. È questa la risposta 430 delle Entrate, sulla scia di altre precedenti.
La norma consente di disapplicare la ritenuta sui proventi percepiti da Oicr e fondi pensione esteri istituiti in Stati e territori white list. L'istante è una Sgr che ha istituito un Fia immobiliare le cui quote sono detenute al 95% da una società olandese e al 5% da una società italiana. Il Fia non è istituzionale in quanto la società italiana non rientra fra gli investitori istituzionali ex articolo 32, comma 3 del Dl 78/10. La società olandese è invece indirettamente posseduta da Oicr esteri (Usa e Isole Cayman) nella forma di limited partnership in cui i general partner hanno affidato la gestione del fondo ad un soggetto (investment adviser) statunitense (del Delaware) autorizzato dalla Sec. L'istanza è dunque volta a conoscere se i proventi percepiti dalla società olandese siano esentati da ritenuta e se sì in base a quale documentazione.
La risposta ricorda che le caratteristiche di un Oicr sono:

  • la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori;
  • l'autonomia delle scelte di gestione della Sgr rispetto all'influenza dei partecipanti.
I fondi istituzionali sono quelli partecipati in via esclusiva da investitori istituzionali individuati dall'articolo 32, comma 3 del Dl 78/10 e a essi si applica un determinato regime fiscale. Diverso è il caso dei fondi non istituzionali in relazione a investitori non istituzionali con partecipazione superiore al 5 per cento. Però anche per un fondo non istituzionale, come è il caso della risposta, per i proventi percepiti da investitori istituzionali è prevista l'esenzione da ritenuta in base all'articolo 7, comma 3 purché si tratti di Oicr istituiti in Stati e territori white list. Deve trattarsi, in particolare, di soggetti con le stesse finalità di investimento dei fondi italiani e assoggettati a vigilanza (circolare 2/E/12). Ciò anche qualora l'investimento nel fondo immobiliare avvenga indirettamente (risoluzione 54/E/13). Essendo, quindi, i fondi esteri in questione, anche se costituiti in forma di partnership, equiparabili a quelli italiani (risoluzione 78/E/17) la disapplicazione della ritenuta è consentita. L'Agenzia chiarisce la documentazione che la società olandese dovrà presentare ovvero:
  • l'autocertificazione di essere partecipata interamente e indirettamente da investitori istituzionali esteri;
  • l'autocertificazione di costituzione in un Paese white list per tutti i soggetti della catena societaria;
  • copia del Form ADV relativa alla registrazione dell'investment adviser presso la Sec.

Le conclusioni dell'Agenzia appaiono in linea con i precedenti delle risposte 43 e 44 del 23 ottobre 2018, n. 147 del 28 dicembre 2018, n. 344 e 345 del 26 agosto 2019, n. 385 del 18 settembre 2019, quindi in base ad un percorso ormai collaudato, al quale si aggiunge il chiarimento sulla documentazione da produrre.

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