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25 Ottobre 2019

Operazioni di direct lending, esenzione dalla ritenuta sugli interessi in base al percettore

di Alessandro Germani



La disapplicazione della ritenuta sugli interessi in operazioni di direct lending in base all'articolo 26 comma 5-bis del Dpr 600/73 non si presta ad una lettura di tipo look through, non applicandosi il principio del beneficiario effettivo. L'Agenzia ribadisce il suo pensiero nella risposta 423 di ieri già espresso con la risoluzione 76/E/19 (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto 2019).
L'interpello riguarda una banca olandese che ha finanziato una società italiana autocertificando i requisiti all'articolo 26, comma 5-bis, del Dpr 600/73 e corredandoli del certificato di residenza fiscale olandese. Poi la banca nel 2018 ha concluso un accordo di sub participation per una parte del finanziamento con una società di cartolarizzazione irlandese. La prassi di queste operazioni vede la banca cedere degli assets (i crediti) a scopo di liquidità e requisiti di Basilea ad una Spv che si finanzia per acquistare tali crediti. Dunque una parte degli interessi che il prenditore italiano ha corrisposto sono retrocessi alla società di cartolarizzazione. Il quesito riguarda la necessità di investigare la società di cartolarizzazione (e i suoi soci) per disapplicare la ritenuta secondo un approccio look through, considerato che la stessa si potrebbe identificare come beneficiario effettivo ed essendo per di più «investitore istituzionale». Come tale, quindi, soggetto che ben potrebbe beneficiare dell'esenzione.
La risposta delle Entrate è affermativa ma segue un percorso differente, più corto e già sperimentato in passato. Dopo aver ribadito la logica della norma, introdotta dal Dl 91/14 per favorire l'accesso delle imprese italiane al credito diretto anche da parte di operatori esteri (enti creditizi, compagnie assicurative e investitori istituzionali esteri) e integrata dal Dl 18/16 allo scopo di mettere sullo stesso piano gli operatori nazionali e quelli esteri dal punto di vista regolamentare in tema di autorizzazione ad operare (dossier Camera Senato marzo 2016), l'Agenzia torna a chiarire gli aspetti salienti della disposizione. Così gli investitori istituzionali esteri svolgono l'attività di effettuazione e gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (circolare 23/E/02), dovendo essere soggetti a vigilanza gli stessi o i soggetti incaricati della gestione (circolari 2/E/12 e 19/E/13) ed essendo costituiti in Paesi white list.
L'Agenzia esclude, tuttavia, l'approccio look through in quanto osserva che il comma 5-bis richiama il comma 5 che si riferisce, testualmente, ai percettori degli interessi. Ciò in linea con l'impostazione dell'articolo 26-bis (e della risoluzione 84/E/16) e in maniera differente rispetto all'articolo 26-quater che fa invece riferimento al beneficiario effettivo. Poiché, dunque, gli interessi sono percepiti dalla banca olandese, sarà lei il percettore degli stessi benché dal 2018 ne giri una parte alla società di cartolarizzazione. Quindi viene disapplicata la ritenuta valorizzando il dato letterale della norma secondo un approccio più semplice ed immediato.

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