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10 Maggio 2019

Nuovi Pir e quote di venture capital, vincolo al 3,5% con effetto immediato

di Alessandro Germani



Per i piani di risparmio costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, la quota pari al 3,5% dell'ammontare complessivo del piano è vincolata in quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il venture capital, senza alcuna gradualità. È la novità più rilevante del decreto del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell'Economia datato 30 aprile 2019 sui Pir, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 maggio.
La legge di Bilancio
L'articolo 1, comma 212 della legge di Bilancio (legge 145/2018) ha previsto che le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine debbano essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati Ue o aderenti al Se con stabili organizzazioni in Italia. Di questo 70%, deve essere investito almeno:

  • il 5% in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf); 
  • il 5% in quote o azioni di fondi di venture capital (Fvc) residenti nel territorio dello Stato o Stati membri Ue o aderenti al See. 

Nelle prime bozze del decreto crescita si introduceva un meccanismo di incremento graduale, per arrivare solo a regime a determinare il 10% di investimento in strumenti ammessi su Mtf e in Fvc. Ma, nella versione definitiva (Dl 34/2019), questa disposizione non è stata confermata. 

Il Dm quindi, in linea con l'impostazione della legge di Bilancio, tiene fermo anche per il venture capital il vincolo di investimento del 5% del 70% del piano (il 3,5% di fatto), venendo incontro a chi ritiene che ciò possa consentire lo sviluppo del venture capital in Italia, rispetto a coloro che invece considerano il vincolo eccessivo se adottato fin da subito.
Equity e quasi equity
L'articolo 2 del decreto ministeriale, nel ribadire l'impostazione della legge di Bilancio, precisa che si considerano ammissibili gli investimenti in equity e in quasi equity. I primi sono rappresentativi di un investimento nel capitale di rischio dell'impresa, anche attraverso strumenti finanziari partecipativi, i secondi di un finanziamento che si colloca fra debito senior e common equity, con un rendimento che dipende dai risultati economici dell'impresa, non garantito in caso di cattivo andamento. Il quasi equity può essere strutturato come debito, non garantito e subordinato, compreso il mezzanino e convertibile in equity o il preferred equity.
I limiti
L'articolo 3 prevede che ciascuna Pmi, in relazione agli investimenti in Mtf e Fvc, non possa ricevere risorse finanziarie a titolo di finanziamento del rischio superiori a 15 milioni di euro.
Questa condizione (articolo 4) deve essere dichiarata all'intermediario che gestisce i Pir dalla Pmi emittente gli strumenti finanziari, unitamente al fatto che la stessa, al momento dell'investimento iniziale, non è quotata e soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • non ha operato in alcun mercato; 
  • opera in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; 
  • necessita di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del suo fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. 

In base all'articolo 5, nel caso di fondi di venture capital il gestore dovrà farsi dichiarare dallo stesso Fvc il fatto che il fondo rispetti le caratteristiche previste dall'articolo 1 comma 213 della legge di Bilancio 2018. Lo stesso vale qualora l'intermediario investa in un fondo di fondi, che a sua volta dovrà ricevere analoga dichiarazione dal fondo in cui sta investendo. 

A loro volta, i fondi di venture capital dovranno acquisire dalle Pmi in cui investono la dichiarazione stabilita dall'articolo 4 del Dm. Si innesca così un meccanismo a catena che serve a verificare fino alla fonte ultima il rispetto delle condizioni previste dalla norma in capo alle Pmi e ai Fvc. Il Mise (articolo 6) si riserva di monitorare gli effetti della misura introdotta con la legge di Bilancio per eventuali interventi normativi.

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